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Contributo addizionale per i rinnovi dei contratti a termine. Circolare INPS n. 121/2019

L'INPS fornisce le istruzioni operative per l'applicazione della contribuzione addizionale dello 0,50% ai rinnovi dei contratti a tempo determinato.

L’INPS con la circolare 6 settembre 2019, n. 121, ad oltre un anno di distanza dall’entrata in vigore della norma, fornisce le istruzioni operative per la gestione ed applicazione del contributo addizionale dello 0,50% dovuto in caso di rinnovo di un contratto a termine, anche in somministrazione.

Come noto, l’art. 3, comma 2, del D.L. n 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) prevede, in caso di ciascun rinnovo, l’applicazione di una maggiorazione dello 0,50% del contributo addizionale NASPI, pari all’1,4%, introdotto dalla legge 92/2012 per i contratti a termine.

L’incremento al contributo addizionale dell’1,40% non è fisso (sempre lo 0,50%) ma va calcolato moltiplicando lo 0,50% al numero dei rinnovi effettuati. Infatti, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17/2018, la maggiorazione contributiva è da considerarsi crescente ad ogni rinnovo, andando così a prevedere un aumento contributivo continuo ad ogni ulteriore contratto a termine che l’azienda intende instaurare con un determinato lavoratore. In pratica, ad ogni rinnovo il datore di lavoro dovrà sommare alla precedente contribuzione maggiorata, pagata nell’ultimo contratto a termine, lo 0,50%. Quindi, si avrà una crescita della contribuzione in virtù del numero di rinnovi effettuati tra le parti.

Il contributo maggiorato è previsto anche in caso di somministrazione a termine e l’incremento potrà avvenire anche dalla sommatoria di quest’ultimo rapporto con un ordinario contratto a tempo determinato.

L’applicazione del contributo addizionale, come chiarito dalla circolare, decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, ed è pertanto dovuto con riferimento ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a partire dal 14 luglio 2018.

Ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, al quale aggiungere l’incremento dello 0,50%, non si deve tener conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018.

Nessuna ulteriore maggiorazione alla contribuzione è, invece, richiesta in caso di proroga di un rapporto di lavoro a termine in essere. Tuttavia, riprendendo l’interpretazione ministeriale contenuta nella circolare n. 17/2018, l’INPS chiarisce che qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configura un rinnovo del contratto e non una proroga dello stesso anche se non vi è interruzione fra i due periodi di rapporto di lavoro. In tale ipotesi l’incremento del contributo addizionale è dovuto. In altre parole, secondo il Ministero e l’INPS il caso di un datore di lavoro che intende continuare, differendone il termine di scadenza, un contratto a termine, modificando la causale originaria non configura una proroga ma un rinnovo del contratto con conseguente applicazione del contributo addizionale. Al contrario, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga, secondo l’INPS, l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.  

Con riferimento ai contratti a termine stagionali, il contributo addizionale (0,50%) è applicato ai contratti stipulati in virtù delle ipotesi oggettive previste dai contratti collettivi. A tali contratti si applica anche il contributo aggiuntivo dell’1,40% previsto dalla legge 92/2012. Sono invece esclusi dal contributo aggiuntivo (1,40%) e da quello addizionale (0,50%), per espressa previsione di legge, i contratti stagionali sottoscritti per una delle ipotesi previste dal Regio Decreto n. 1525/1923.

Sono esclusi dall’applicazione del contributo addizionale dello 0,50% i contratti a tempo determinato o somministrazione a termine stipulati con:

  • operai agricoli, in quanto esclusi dall’applicazione della NASpI;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori assunti nelle pubbliche amministrazioni, individuate dall’articolo 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001;
  • lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, qualora il datore di lavoro sia: università privata, incluse le filiazioni di università straniere; istituto pubblico di ricerca; società pubblica che promuove la ricerca e l’innovazione; ente privato di ricerca;
  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, ma esclusivamente qualora dette attività stagionali siano previste dal D.P.R. n. 1525/1963. Le attività stagionali previste dalla contrattazione collettiva dovranno sottostare al pagamento sia della contribuzione addizionale che di quella maggiorata (1,40 e 0,50% crescente);

Oltre alle esclusioni totali, vi sono poi specifici casi in cui è possibile beneficiare della restituzione degli importi della contribuzione aggiuntiva (1,40%) ed addizionali (0,50%) versati all’INPS:

  • trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
  • assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale e degli arretrati relativi ai rinnovi avvenuti nel periodo 14 luglio 2018 – 31 agosto 2019 a decorrere dalla competenza settembre 2019, esponendo nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione.

 

In allegato la Circolare INPS 121/2019

 

  • Data inserimento: 11.09.19