CREDITI ENERGETICI
Il Decreto Legge “Aiuti – Quater” ha previsto l’invio di una specifica comunicazione dei crediti d’imposta “energetici” maturati nel terzo e quarto trimestre 2022.
Con Provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni ed il modello con cui effettuare la comunicazione dei crediti di imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
In premessa, riteniamo utile segnalare i casi in cui la presentazione della comunicazione non deve essere inviata:
- La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24 alla data di presentazione della comunicazione;
- Nella considerazione che detti crediti sono cedibili solo per intero, la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito (la comunicazione verrà scartata a meno che la comunicazione di cessione non sia stata annullata oppure rifiutata dal cessionario).
I contribuenti che non si trovano in una delle sopracitate condizioni dovranno inviare la comunicazione nel periodo: dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023.
I crediti oggetto di comunicazione sono quelli maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 identificati in particolare come:
Credito di imposta “energetico” |
Norma di riferimento |
Codice tributo |
Imprese energivore per consumi energetici riferiti al terzo trimestre 2022 |
D.L. Aiuti Bis |
6968 |
Imprese gasivore per consumi energetici riferiti al terzo trimestre 2022 |
D.L. Aiuti Bis |
6969 |
Imprese non energivore per consumi energetici riferiti al terzo trimestre 2022 |
D.L. Aiuti Bis |
6970 |
Imprese non gasivore per consumi energetici riferiti al terzo trimestre 2022 |
D.L. Aiuti Bis |
6971 |
Imprese energivore per i consumi energetici riferiti ai mesi di ott. – nov. 2022 |
D.L. Aiuti Ter |
6983 |
Imprese gasivore per i consumi energetici riferiti ai mesi di ott. – nov. 2022 |
D.L. Aiuti Ter |
6984 |
Imprese non energivore per i consumi energetici riferiti ai mesi di ott. – nov. 2022 |
D.L. Aiuti Ter |
6985 |
Imprese non gasivore per i consumi energetici riferiti ai mesi di ott. – nov. 2022 |
D.L. Aiuti Ter |
6986 |
Imprese dei settori agricoltura (agrimeccanica 01.61) e pesca per acquisto di carburanti per la trazione dei mezzi utilizzati riferiti al quarto trimestre 2022 |
D.L. Aiuti Ter |
6987 |
Imprese energivore per i consumi energetici riferiti al mese di dicembre 2022 |
D.L. Aiuti Quater |
6993 |
Imprese gasivore per i consumi energetici riferiti al mese di dicembre 2022 |
D.L. Aiuti Quater |
6994 |
Imprese non energivore per i consumi energetici riferiti al mese di dicembre 2022 |
D.L. Aiuti Quater |
6995 |
Imprese non gasivore per i consumi energetici riferiti al mese di dicembre 2022 |
D.L. Aiuti Quater |
6996 |
La comunicazione in commento dovrà essere inviata dal beneficiario dei crediti utilizzando il modello:
- direttamente; oppure
- avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione
utilizzando esclusivamente:
- i canali telematici dell’AdE (Desktop telematico);
- il servizio web disponibile nell’area riservata (credenziali/delega).
Il modello di comunicazione
Il modello di comunicazione risulta composto:
- dal frontespizio;
- dal quadro A – Comunicazione dei crediti maturati;
- dal quadro B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il frontespizio
La compilazione del frontespizio non presenta particolari difficoltà; sarà sufficiente compilare i dati del contribuente, i dati del rappresentante (se esistente), la data di sottoscrizione ed i dati del soggetto eventualmente incaricato alla presentazione telematica.
Il quadro A – Comunicazione dei crediti maturati
Il quadro A è composto da 7 righe (di contenuto uguale) e deve riportare il codice fiscale del beneficiario del credito.
Le istruzioni precisano che, per ciascun credito di imposta, il beneficiario può inviare, qualora ne ricorra l’obbligo, una sola comunicazione valida per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’importo già utilizzato in compensazione.
Campo “Codice credito”
Il “Codice credito” da indicare corrisponde al codice tributo relativo alla tipologia di credito maturato ed indicato nella precedente tabella.
Campo “Importo di riferimento” e “Importo credito maturato”
In questi campi devono essere indicati per ciascuna tipologia di credito (indicata nel campo codice credito):
- l’importo della spesa agevolata nel campo “Importo di riferimento”;
- l’ammontare del credito maturato sulla base della percentuale indicata dalla norma e riassunta nella successiva tabella:
Il quadro B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Nel quadro B, oltre al codice fiscale, il soggetto beneficiario del credito (o il suo rappresentante) sono obbligati a rilasciare la dichiarazione sostitutiva prevista per la/le tipologia/e di crediti indicate nel quadro A, barrando la relativa casella.
La dichiarazione sostitutiva viene resa apponendo la firma nell’apposito campo previsto alla fine del quadro.