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Approvo

D.L. AIUTI – QUATER E CREDITI ENERGETICI

Le modifiche apportate alla normativa

E’ stato pubblicato, nella giornata di venerdì 18 novembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 270, Il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre c.d. “Decreto Aiuti-quater”.

Tra le norme approvate, il Decreto contiene nuove disposizioni che modificano l’ambito di applicazione dei crediti energetici e la tempistica di utilizzo.

Dopo il precedente lavoro inerente le modifiche apportate al “Superbonus”, illustriamo quelle apportate ai crediti “energetici” con riferimento alle imprese non energivore e non gasivore.

Imprese “non energivore”

L’art. 1, comma 3, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a ottobre e novembre 2022.

Per tali imprese, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

L’art. 1, comma 1 del Decreto Aiuti Quater, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

Imprese “non gasivore”

L’art. 1, comma 4, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese non gasivore in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

L’art. 1, comma 1 del Decreto Aiuti Quater, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

Termini di utilizzo dei crediti di imposta energetici

L’art. 1, comma 3 del Decreto in esame proroga dal 31.3 al 30.6.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, i crediti d’imposta spettanti:

  • per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ott. e nov. 2022;
  • per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022;
  • per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022;

sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’impresa beneficiaria che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

Rimane invariato quanto già affermato dall’AdE circa l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui il quale, avendo natura “agevolativa”, non richiede:

  • la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • l’apposizione del visto di conformità.

Cedibilità crediti di imposta relativi al 4° trimestre 2022

L’art. 1, comma 4 del Decreto in esame, proroga dal 31.3 al 30.6.2023 il termine entro il quale è possibile cedere, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Lo stesso comma 4 fissa al medesimo termine (30.6.2023) anche la cessione dei crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022 e la cessione dei crediti energetici relativi al 3 trimestre 2022.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato.

Comunicazione credito residuo

A pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato,  i beneficiari dei crediti di imposta energetici (energivori – gasivori – non energivori – non gasivori), dovranno trasmettere entro il 16.3.2023 (in precedenza 16.2 - D.L. Aiuti ter) una comunicazione relativamente all’importo del credito maturato nel 3° e 4° trimestre 2022.

È necessario attendere apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sul contenuto e modalità di presentazione della comunicazione.

Le imprese residenti in Italia, con utenze a loro intestate e collocate sul territorio nazionale, possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

Rateizzazione delle bollette

Le imprese residenti in Italia, con utenze a loro intestate e collocate sul territorio nazionale, possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

Le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate che saranno definite successivamente dal Mi.Se (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto).

ATTENZIONE

Come espressamente previsto dal comma 7 dell’art. 3, l’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti di imposta previsti per energia e gas dal presente decreto (dicembre 2022) nonché dal D.L. Aiuti – ter (ottobre-novembre 2022).

Le imprese che decideranno comunque di accedere alla rateizzazione potranno beneficiare di un tasso di interesse calmierato che non potrà superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata; potranno ricevere la proposta di un piano di “rientro” della durata massima di 48 rate mensili.

Viene altresì prevista la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

  • Data inserimento: 28.11.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5605