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Decreto dignità: stretta alle imprese in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

Il Decreto Dignità pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 il decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 è entrato in vigore il 14 luglio 2018.

L’articolo 7 introduce nuove regole in materia di delocalizzazione inserendosi in un insieme di misure (articoli da 5 ad 8) finalizzate ad arginare il fenomeno della delocalizzazione delle attività economiche delle imprese che hanno ricevuto aiuti, in qualunque forma, imponendo in generale la restituzione del beneficio oltre a sanzioni pecuniarie.

L’articolo 7, in particolare, subordina l’applicazione dei benefici dell’iper ammortamento alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Di conseguenza, è introdotto nella disciplina dell’iper ammortamento un meccanismo di “recapture” delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di:

  • cessione a titolo oneroso, oppure di
  • delocalizzazione all’estero. In considerazione del carattere innovativo della previsione, è stabilito che tale restrizione si applichi agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge).
  • Il meccanismo del “recapture” non si applica agli investimenti “sostitutivi”: il comma 4 dell’articolo in commento, infatti, prevede espressamente l’esclusione del recupero del beneficio nelle ipotesi in cui il bene acquistato con le agevolazioni sia ceduto per sostituire il bene originario con un altro investimento avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, oppure per realizzare l’interconnessione (ipotesi previste dai commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017).
  • La norma stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d’imposta precedenti. Ciò anche nell’ipotesi in cui la destinazione all’estero avvenga verso strutture produttive appartenenti alla stessa impresa nazionale.
  • Data inserimento: 16.07.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3923