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Decreto Legge n. 160/2024: novità in materia di lavoro.

Istituzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (cd. ISAC) e CIG in deroga per le imprese dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024, è stato pubblicato il Decreto Legge 28 ottobre 2024, n. 160, con disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il decreto è in vigore dal 29 ottobre 2024.

La prima disposizione di interesse in materia di lavoro è l’articolo 1 che, ai commi 5 – 10, istituisce, con la finalità di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, gli indici sintetici di affidabilità contributiva (cd. ISAC).

Questo strumento, destinato a trovare applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2026, è modellato sulla base dell’analogo istituto in materia fiscale degli indici sintetici di affidabilità (ISA), disciplinato dall’art. 9 bis del D.L. n. 50/2017, di cui riprende i criteri costitutivi.

Si ricorda che gli ISA, a partire dal 2017, hanno sostituito gli studi di settore consentendo ad imprese e professionisti di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori da 1 a 10, con ricadute in ordine sia ai controlli dell’amministrazione finanziaria nonché all’accesso a misure premiali.

In fase di prima attuazione gli ISAC riguarderanno solo due settori produttivi, individuati con decreto interministeriale Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva, e successivamente esteso ad almeno altri sei settori entro il 31 agosto 2026.

L’articolo 2, rubricato “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda”, riconosce un trattamento di cassa integrazione in deroga fruibile dal 29 ottobre al 31 dicembre 2024 da parte delle imprese dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario, con una media occupazionale inferiore a 15 addetti, che hanno esaurito nel 2024 i trattamenti di integrazione salariale ordinari.

Possono accedere al trattamento in deroga, oltre alle imprese industriali destinatarie della CIGO di cui sopra, anche le imprese artigiane dei citati settori con meno di 15 dipendenti che nel 2024 hanno esaurito le 26 settimane di Assegno di integrazione salariale (AIS).

La nuova CIG in deroga è gestita direttamente dall’INPS anche per le imprese artigiane. Ciò significa che il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) non gestirà l’ammortizzatore in deroga. Il Fondo, tramite una notizia sul proprio sito, informa che il portale Sinaweb è stato implementato con una nuova funzionalità che consente ai consulenti del lavoro/centri servizi e alle imprese di scaricare una certificazione attestante lo stato di fruizione (esaurimento contatori) del trattamento ordinario AIS utile per la presentazione della domanda di trattamento in deroga.

Tornando al contenuto dell’art. 2 del D.L. 160/2024, il datore di lavoro interessato dovrà trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento in deroga con l’elenco dei lavoratori interessati, l’indicazione del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.

Ai lavoratori sarà riconosciuta una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

L’integrazione salariale in deroga è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo paga. Il relativo importo è rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da quest’ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (art. 7, c. 3, D.lgs. n. 148/2015).

Nei casi di serie e documentare difficoltà finanziarie il datore di lavoro può richiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione. Il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale in deroga entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (art. 7, c. 5 bis, D.lgs. n. 148/2015).

Per il trattamento in deroga non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all’art. 5 D.lgs. n. 148/2015.

Dal tenore letterale dell’art. 2 del Decreto sembra confermato l’obbligo di esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015 per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga. Per quanto riguarda l’accesso al trattamento da parte delle imprese artigiane destinatarie di FSBA, le Parti Sociali regionali definiranno prossimamente la procedura sindacale per richiedere l’accesso al trattamento in deroga.

  • Data inserimento: 30.10.24