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Detassazione 2016. Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Pubblicato il Decreto Interministeriale che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa soggetti a tassazione agevolata per l’anno 2016.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016 – si veda notizia n. 2451 del 5 gennaio 2016), ha previsto l’esclusione dalla base imponibile dell’IRPEF delle somme corrisposte per premi di risultato – legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione – e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa. A tali somme si applica, entro il limite lordo complessivo di 2000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro»), l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

Tale agevolazione trova applicazione per i lavoratori del settore privato titolari di un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione dei predetti premi o somme, a 50.000 euro. Tali somme o valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.

 

Il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Per quanto riguarda i premi di risultato i contratti collettivi aziendali o territoriali devono prevedere criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere in:

  • Aumento della produzione;
  • Risparmio dei fattori produttivi
  • Miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (riorganizzazione dell’orario di lavoro, ricorso al lavoro agile) il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro con indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta del 10% per la definizione delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa il Decreto Interministeriale rimanda alla definizione di cui all’art. 2102 codice civile.

 

La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta anche in materia di welfare aziendale con misure dirette ad incrementare il ricorso alle prestazioni e ai servizi di utilità sociale a favore della generalità dei dipendenti o di una o più categorie omogenee di essi. Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di ampliare la portata delle somme e dei servizi che possono rientrare fra quelli agevolati nell’ottica di costruire un sistema che integri le prestazioni socio/assistenziali erogate dallo Stato.

Il primo intervento riguarda la defiscalizzazione delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro, non più unicamente su base volontaria, ma anche attraverso accordi collettivi territoriali o aziendali. Si tratta di opere e servizi riconosciuti per scopi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

La seconda misura di intervento riguarda la possibilità per il lavoratore, in presenza di accordo aziendale o territoriale che lo preveda, di sostituire, in tutto o in parte, la retribuzione variabile, derivante dal riconoscimento di premi di risultato, con l’erogazione di beni e servizi. In tal caso il lavoratore beneficia della esenzione totale delle tasse, non trovando applicazione l’imposta sostitutiva del 10%.

Infine, il terzo intervento, prevede la possibilità che l’erogazione dei beni, delle prestazioni e dei servizi di utilità sociale avvenga mediante voucher. Al riguardo, il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, prevede che tali documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico, non possono essere utilizzati da persona diversa del titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e danno diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza possibilità di integrazione a carico del lavoratore titolare.

 

Il Decreto, inoltre, regolamenta gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende possono realizzare il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 

Le disposizioni del Decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e successivi.

Le aziende, qualora vogliano erogare premi di risultato e/o partecipazione agli utili relativi all’anno 2015 avvalendosi della tassazione agevolata, in base ad un contratto aziendale stipulato prima della pubblicazione del decreto, dovranno depositare il contratto aziendale e l’autocertificazione di conformità del contratto alle disposizioni previste dal Decreto, presso la DTL competente entro il prossimo 15 giugno.

 

Alla luce della disciplina sopra descritta si fa presente che gli istituti già previsti dalla contrattazione collettiva regionale dell’artigianato, quali Elemento economico territoriale (EET), premio di produttività, non soddisfano i requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale. Pertanto, le relative somme erogate nel corrente anno 2016 sulla base di contratti collettivi stipulati nel 2015 (a titolo di esempio: CCRL Chimica, Gomma Plastica e Vetro, CCRL Tessile Abbigliamento, Pulitintolavanderie, Occhialerie) non sono assoggettabili all’imposta sostitutiva del 10%.

  • Data inserimento: 18.05.16