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Legge di Stabilità 2016. Disposizioni in materia di lavoro.

Pubblicata sul S. O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) in vigore dal 1.1.2016.

Il 30 dicembre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 208/2015 contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. La Legge di Stabilità 2016 è in vigore dal 1° gennaio 2016.

Di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse in materia di occupazione e previdenza.

 

  1. Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato (commi 178-181).

A favore dei datori di lavoro del settore privato (indipendentemente dal settore di appartenenza) con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016 (1 gennaio – 31 dicembre) è riconosciuto l’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per la durata complessiva di 24 mesi e nel limite massimo di 3.250 euro annui.

Sono escluse le assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico, nonché le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o che abbiano già usufruito del beneficio in base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014).

 

  1. Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga e contratti di solidarietà di tipo B (commi 304-305).

Per l’anno 2016 gli ammortizzatori sociali in deroga sono rifinanziati con 250 milioni di euro. In merito alla durata, il trattamento di CIG in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno (nel 2015 il limite era stabilito in 5 mesi).

Per l’anno 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza dell’indennità hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

 

Con riferimento ai contratti di solidarietà di tipo B (ex art. 5 del D.L 148/93 convertito dalla legge n. 236/1993) la Legge di Stabilità ne prevede il rifinanziamento nel limite di 60 milioni di euro per il 2016: per i contratti stipulati entro il 14 ottobre 2015 l’integrazione salariale è riconosciuta per tutta la durata della solidarietà, mentre per quelli successivi al 14 ottobre e fino al 30 giugno 2016 l’integrazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2016.

 

  1. Detassazione per l’incremento della produttività (commi 182-191).

Per i lavoratori, con reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, è prevista una imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, per le somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.

Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività.

Se il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Per la piena operatività della norma, viene prevista l’emanazione di un decreto interministeriale (MLPS-MEF) al fine di stabilire i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

 

  1. CIGO edilizia (comma 308)

Viene modificato l’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 148/2015: il requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori. Fino al 31.12.2015, tale esclusione riguardava solo il settore industriale.

 

  1. Reddito di lavoro dipendente: Welfare aziendale (comma 190)

È ampliata la casistica delle somme e dei valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, lettere f) ed f-bis) del T.U.I.R.

In particolare, la modifica normativa stabilisce che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente:

  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 (oneri di utilità sociale);
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi familiari.

Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale, escluse dalla concorrenza alla formazione del reddito, sono ora inserite anche le somme e le prestazioni corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per l’utilizzo dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

 

  1. Congedi di paternità (comma 205)

È prevista la proroga, in via sperimentale, per l’anno 2016 delle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 che disciplinano il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente. Più precisamente, in relazione alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, deve astenersi dal lavoro per 2 giorni (per gli anni 2013, 2014 e 2015 era previsto 1 solo giorno), che possono essere goduti anche in via non continuativa; può astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all’astensione della madre. Tuttavia, l’utilizzo delle ulteriori giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post partum. Di conseguenza, l’utilizzo delle giornate facoltative del padre (in sostituzione di altrettante giornate di congedo obbligatorio della madre) presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di anticipare il termine finale del proprio congedo.

La norma prevede, inoltre, che ai suddetti congedi (obbligatorio e facoltativo) si applicano le disposizioni contenute nel DM 22 dicembre 2012.

 

  1. Riduzione orario di lavoro per i lavoratori prossimi alla pensione (comma 284)

È stata introdotta, per i lavoratori del settore privato assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano entro la fine dell’anno 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, la possibilità di ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un lasso di tempo non superiore al periodo intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione.

La riduzione di orario dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con l’azienda, comprendente anche la data della cessazione del rapporto. Detto accordo dovrà essere comunicato all’Inps ed alla DTL che dovrà autorizzare la riduzione dell’orario. Una volta autorizzato, l’Inps potrà concedere il beneficio della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Inoltre, a fronte del taglio di orario, il dipendente riceverà da parte del proprio datore di lavoro, una somma, non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Le modalità di effettuazione dell’accordo saranno chiarite con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 1° marzo 2016. Detto beneficio sarà corrisposto nei limiti delle risorse stanziate nell’ambito della stessa legge di Stabilità (60 milioni nel 2016 e nel 2018, 120 milioni nel 2017).

  • Data inserimento: 05.01.16