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DICHIARAZIONE IVA 2025: SCADENZE, NOVITÀ e MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Termini, adempimenti e novità fiscali

La dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno d’imposta 2024, è stata approvata con il provvedimento del 15 gennaio 2025.

Il modello dovrà essere presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2025 al 30 aprile 2025, come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2025

La dichiarazione annuale IVA deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica e può essere inviata:

  • direttamente dal contribuente;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • dalle società appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell’art. 3, c. 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il modello riepiloga tutte le operazioni IVA effettuate nel 2024, sia attive (vendite) che passive (acquisti), consentendo di determinare il saldo annuale dell’imposta e verificare la coerenza dei dati comunicati nelle liquidazioni periodiche IVA.

Il contribuente potrà risultare:

  • a debito d’imposta, con versamento dell’importo dovuto;
  • a credito IVA, con possibilità di compensazione o richiesta di rimborso.

Scadenza del versamento dell’IVA annuale

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo cade di domenica), se l’importo supera 10,33 euro.

Il pagamento può avvenire in:

  • un’unica soluzione;
  • forma rateale, in un numero massimo di 10 rate.

È, inoltre, possibile:

  • posticipare il versamento fino alla scadenza prevista per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (30 giugno), applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo;
  • usufruire anche dell’ulteriore differimento fino al 30 luglio previsto per le imposte dirette, applicando un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%, come previsto dall’Agenzia delle Entrate.

Rateizzazione Iva 2025

Le rate devono essere versate secondo il seguente schema:

  • prima rata: entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo cade di domenica);
  • rate successive: entro il 16 di ogni mese, con l’ultima rata non oltre il 16 dicembre 2025.

Sulle rate successive alla prima si applica un interesse fisso dello 0,33% mensile, quindi:

  • seconda rata → maggiorata dello 0,33%
  • terza rata → maggiorata dello 0,66%
  • e così via...

Novità della dichiarazione Iva 2025

Come ogni anno, il modello è stato aggiornato con alcune modifiche normative.

Quadro VA: nuova classificazione ATECO 2025

Dal 1° gennaio è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sarà adottata dal 1° aprile 2025, per consentire all’Agenzia delle Entrate, alle Camere di Commercio e all’ISTAT di adeguare le proprie procedure alla nuova versione, in linea con le tabelle di classificazione.

Nelle istruzioni del modello Iva 2025 viene specificato che, nel rigo relativo all’indicazione del codice attività, deve essere riportato il codice desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente alla data di presentazione della dichiarazione.

Di conseguenza:

  • nelle dichiarazioni IVA presentate fino al 31 marzo 2025 va indicato il CODICE ATECO 2007;
  • nelle dichiarazioni IVA presentate dal 1° aprile 2025 va indicato il CODICE ATECO 2025.

Quadro VM: nuova denominazione

Il Quadro VM è stato rinominato "Versamenti auto F24 elementi identificativi", per accogliere le disposizioni dell’art. 1, c. 93 L. 30 dicembre 2023, n. 213.

La sezione riguarda i nuovi obblighi di versamento e controlli antifrode necessari per l’immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.

Quadro VO: nuove opzioni fiscali

Si riportano le nuove opzioni previste:

  • rigo VO18: inserito per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto dal 2024 l’applicazione del regime forfettario previsto dall’art. 1, cc. da 54 a 63 della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
  • rigo VO27: destinato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per il regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 4, c. 1 della L. 15 marzo 2024, n. 36. Tale agevolazione ha effetto per l’anno d’inizio attività e per i quattro periodi d’imposta successivi, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

Compensazione e rimborso credito Iva 2024

Dal 1° gennaio 2025 è possibile compensare il credito Iva 2024:

  • fino a 5.000 euro → senza restrizioni;
  • oltre i 5.000 euro → solo dal decimo giorno dopo la presentazione della dichiarazione Iva.

La soglia per la compensazione senza visto è stata aumentata da 50.000 a 70.000 euro con il “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari".

L’esenzione dipende dal punteggio di affidabilità fiscale (ISA):

  • punteggio almeno 9 (2023 o media 2022-2023) → esonero fino a 70.000 euro;
  • punteggio tra 8 e 9 (2023 o media almeno 8,5) → esonero fino a 50.000 euro.

Anche ai soggetti Isa che hanno aderito al CPB spetta l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito Iva per un importo non superiore ai 70.000 euro annui.

È opportuno che venga chiarito se per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 il beneficio in esame trovi applicazione con riferimento al credito Iva 2024.

La richiesta di rimborso del credito Iva 2024 va presentato entro il 30 aprile 2025 previa comunicazione del quadro VX.

Con il citato decreto è stata, altresì, aumentata da 50.000 a 70.000 euro la soglia di esonero dall’apposizione del visto di conformità per il rimborso del credito Iva.

L’esenzione dipende dal punteggio di affidabilità fiscale (ISA):

  • punteggio almeno 9 (2023 o media 2022-2023) → esonero fino a 70.000 euro;
  • punteggio tra 8 e 9 (2023 o media almeno 8,5) → esonero fino a 50.000 euro.

Anche in merito alla richiesta di rimborso del credito Iva è opportuno che venga chiarita l’operatività per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025.

Dichiarazione Iva 2025: termini di presentazione e sanzioni

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ma sono soggette alle sanzioni previste dalla legge. Le dichiarazioni inviate con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma possono comunque costituire titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

  • Data inserimento: 03.02.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6590