Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo
  • Home

Disposizioni fiscali contenute nella legge sulla riforma del mercato del lavoro

Nell’ambito della legge n. 92/2012, che contiene disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, sono state inserite delle disposizioni normative di rilevanza fiscale.

PREMESSA

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata sul supplemento ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012, ha approvato la riforma della disciplina del mercato del lavoro.

Alcune norme, contenute nella legge di riforma, presentano effetti di carattere fiscale che qui vengono commentati.

RIDUZIONE DELLA DEDUCUBILITA’ DEI COSTI DELLE AUTO POSSEDUTE DA  IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il comma 72 della legge ha modificato le disposizioni dell’articolo 164 del TUIR riducendo la percentuale di deducibilità per le auto possedute da imprese e professionisti.

Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 92/2012, e quindi dall’anno 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i costi degli autoveicoli di cui all’art. 164 comma 1 lettera b) sono deducibili nella misura del 27,5% e nel limite di € 18.075,99 euro di costo del veicolo.

I costi delle autovetture, date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sono deducibili nella misura del 70%. In tal caso non è stabilito un limite massimo di costo del veicolo.

Le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio non subiscono, invece nessuna limitazione, quindi viene mantenuta la percentuale di deducibilità del 80% con il limite di € 25.822,84 di costo del veicolo.

In sostanza, a decorrere dal 2013 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) le spese e gli altri componenti negativi relativi a:

§         autovetture ed autocaravan,

§         ciclomotori e motocicli,

utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili, alla luce delle modifiche apportate, nella misura del 27,5% ( percentuale elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio).

Si segnala che, con riferimento ai veicoli sopra citati, esistono due limiti di deducibilità che operano congiuntamente:

  • un limite di deducibilità percentuale che, come visto sopra, passa dal 40% al 27,5%;
  • ed un limite di valore fiscalmente riconosciuto (rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione).

Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto è pari a:

1.             € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;

2.             € 4.131,66 per i motocicli;

3.       € 2.065,83 per i ciclomotori.

In base alle nuove disposizioni, quindi, il costo massimo fiscalmente deducibile è pari rispettivamente a:

1.             € 4.970,89 (27,5% di € 18.075,99);

2.             € 1.136.20 (27,5% di € 4.131,66);

3.             € 568,10 (27,5% di € 2.065,83).

Rimborsi spese

I dipendenti o amministratori che utilizzano la propria auto per finalità aziendali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute sulla base delle tariffe Aci , in relazione alla percorrenza effettuata.

L’impresa si deduce il 100% dei rimborsi effettuati sulla base delle tariffe ACI previste per le auto di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o 20 , se diesel ( art. 95 del Tuir).

Tali disposizioni non hanno subito modificazioni.

Auto concesse in uso promiscuo agli amministratori

Le auto concesse in uso promiscuo agli amministratori non subiscono lo stesso trattamento di quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti. L’auto concessa in uso promiscuo all’amministratore genera un fringe benefit in capo a quest’ultimo determinato convenzionalmente nella misura del 30% del costo, calcolato in base alle tabelle Aci, per una percorrenza di 15.000 Km.

Le spese, sostenute dalla società per la gestione dell’auto, sono deducibili integralmente fino a concorrenza  del benefit tassato in capo all’amministratore, l’eventuale eccedenza delle suddette spese, è deducibile secondo le regole generali di cui all’art. 164 del Tuir ( 27,5% dal 2013).

Determinazione degli acconti

Il secondo periodo del comma 73 dell’articolo 4 della legge in oggetto dispone che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Tabella riassuntiva

Al fine di verificare il grado di incidenza della normativa appena introdotta si propone di seguito una tabella riassuntiva che paragona la percentuale di deducibilità delle auto prima e dopo la riforma.

 

Tipo di mezzi

di trasporto

Deducibilità ante riforma

(40%)

Deducibilità post riforma

(27.5%)

Autovetture

€ 7.230,39

€ 4.970,89

Autocaravan

€ 7.230,39

€ 4.970,89

Motocicli

€ 1.652,66

€ 1.136.20

Ciclomotori

€    826,33

€    568,10

 

REDDITO DEI FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE

E’ diminuita dal 15 al 5% la deduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, per la determinazione dell’imponibile irpef. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2013.

In sostanza la disposizione modifica il comma 4 bis dell’articolo 37 riducendo, a decorrere dal 2013, dal 15% al 5% la deduzione forfettaria applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.

NUOVO LIMITE ALLA DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI AL SSN CORRISPOSTI SUI PREMI DELLE ASSICURAZIONI RCA

Il comma 76 dell’articolo 4 della legge 92/2012 dispone, infine, che a decorrere dall’anno 2012, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (il cosiddetto C.S.S.N.), applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR , dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. Quindi, entro i 40 euro nessuna deduzione, oltre tale limite la deduzione è limitata alla parte eccedente.

  • Data inserimento: 07.08.12
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 227