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Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

Spinta verso l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità

Con la legge 221/2015 (disposizioni in materia di green economy), all’articolo 38, sono state dettate disposizioni aggiuntive relativamente al compostaggio dei rifiuti organici.

Nella sostanza le regioni e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, devono incentivare le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo di stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità. Peraltro la normativa ha introdotto inoltre la possibilità per i comuni, di applicare una riduzione sulla tassa dei rifiuti, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti come sopra citate.

Con apposito decreto ministeriale verranno stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Vengono fatte salve le attività di compostaggio di comunità, che sono già autorizzate, che possono quindi continuare ad operare sulla base dall’autorizzazione vigente fino alla scadenza della stessa.

Per compostaggio di comunità si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto dalle utenze conferenti.

In allegato la normativa di riferimento.

  • Data inserimento: 15.09.16