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Distacco transfrontaliero dei lavoratori nell’ambito della UE: obbligo di comunicazione preventiva dal 26 dicembre 2016.

E’ stato pubblicato sulla G.U del 27 ottobre 2016 il Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 che indica le modalità di comunicazione preventiva in caso di distacco di lavoratori in Itala, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 136/2016.

Con il decreto Legislativo 136/2016, entrato in vigore il 22 luglio u.s., - si veda notizia n. 2876 pubblicata il 9 agosto 2016 - il Governo ha dato attuazione alle nuove disposizioni contenute nella direttiva europea 2014/67/UE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

L’art. 10 del citato decreto prevede, in capo all’impresa che distacca lavoratori in Italia, l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. Per rendere operativa la disposizione era necessaria l’emanazione di un decreto ministeriale contenente le modalità di trasmissione delle comunicazioni; il decreto è stato emanato dal Ministero e pubblicato sulla G.U n. 252 del 27 ottobre, le disposizioni in esso contenute entrano in vigore dal 26 dicembre p.v.

Ricordiamo che la comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi dell'impresa distaccante;
  2. numero e generalità dei lavoratori distaccati;
  3. data di inizio, di fine e durata del distacco;
  4. luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
  5. dati identificativi del soggetto distaccatario;
  6. tipologia dei servizi;
  7. generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
  8. generalità del referente di cui al comma 4;
  9. numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento

Sempre in capo all’impresa distaccante è previsto che la stessa, oltre a conservare per due anni dalla cessazione del distacco copia, in lingua italiana, della documentazione riguardante il rapporto di lavoro, deve designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. L’impresa distaccante, inoltre, ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

Quanto alle modalità di comunicazione, il Decreto Ministeriale ha previsto l’adozione del Modello “UNI Distacco_UE”, di cui all’allegato A del decreto, secondo i sistemi di classificazione di all’allegato B e le modalità tecniche di cui all’allegato C. Il Modello “UNI Distacco_UE” è reso disponibile ai prestatori di servizi sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov. ed aggiornato con decreto direttoriale, dovrà essere compilato in tutti i campi indicati come obbligatori (contrassegnati con *). I dati contenuti nel Modello sono resi accessibili all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’INPS e all’INAIL per le relative verifiche.

Ricordiamo infine che il D.Lgs. 136/2016 prevede un apparato sanzionatorio importante; in particolare l’art. 12 del decreto prevede che la violazione degli obblighi di comunicazione del distacco, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

La violazione degli obblighi di conservazione della documentazione inerente il rapporto di lavoro sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.

La violazione degli obblighi di designazione del referente domiciliato in Italia e la violazione degli obblighi di designazione di un referente con poteri di rappresentanza, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro

  • Data inserimento: 18.11.16