Distacco Transfrontaliero dei lavoratori nell’ambito della UE: nuova disciplina legislativa applicabile ai distacchi in Italia.
A distanza di oltre 16 anni dall’ultimo decreto in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, con il decreto Legislativo 136/2016, entrato in vigore il 22 luglio u.s., il Governo ha dato attuazione alle nuove disposizioni contenute nella direttiva europea 2014/67/UE. Rispetto al precedente decreto legislativo 72/2000, ora abrogato, le nuove norme disciplinano in maniera più precisa e stringente le condizioni che le imprese di uno Stato membro devono rispettare, allorchè distaccano un proprio lavoratore in Italia in esecuzione di una prestazione di servizi.
Come recita la norma europea, “La direttiva mira a garantire il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per una prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle condizioni di impiego applicabili nello Stato membro in cui in cui è fornita la prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 96/71/EC, a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione di servizi e a creare condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo in tal modo il funzionamento del mercato interno”
Entrando nel merito del citato D.Lgs. 136/2016, lo stesso si compone di cinque CAPI per un totale di 27 articoli; oltre a disciplinare il distacco dal punto di vista strettamente giuridico, prevedendo le condizioni di liceità e autenticità dello stesso, la norma stabilisce espressamente le condizioni di lavoro e di occupazione, applicabili ai soggetti che prestano attività lavorativa nel nostro Paese in virtù del distacco. Novità importanti sono quelle che riguardano il ruolo dell’ispettorato nazionale del lavoro, l’accesso alle informazioni e, soprattutto, i nuovi obblighi amministrativi in capo all’azienda distaccante. Nello specifico vediamo le principali disposizioni:
Campo di applicazione
L’art. 1 prevede che il decreto si applichi alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui ad esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio previste dal Capo III del Regolamento CE n.1072/2009 e del Capo V del Regolamento CE n. 1073/2009.Le norme si applicano anche alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso unità produttive in Italia.In merito alla definizione di lavoratore distaccato, la norma lo definisce come colui abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia;
Autenticità del distacco
L’art. 3 del decreto legislativo stabilisce che per valutare l’autenticità del distacco, gli organi di vigilanza italiani effettueranno una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie al fine di accertare se l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale; ad es. luogo in cui l’impresa ha la sede legale, in cui è registrata alla Camera di Commercio, in cui sono stati assunti i lavoratori, il luogo nel quale esercita l’attività principale, la disciplina applicabile ai contratti conclusi con i propri clienti ecc…..).
Verranno inoltre valutate il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore, la temporaneità dell’attività lavorativa svolta in Italia, la data di inizio del distacco.
Laddove il distacco non risultasse autentico, il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. In questo caso, inoltre, sia per il distaccante che per il distaccato è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nel caso il distacco illecito riguardi minori, la sanzione è penale e prevede l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, aumentata fino al sestuplo.
Condizioni di lavoro e di occupazione
L’art. 4 del decreto prevede che al rapporto di lavoro tra le impresa distaccante e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Ne consegue che al lavoratore distaccato in Italia si dovrà applicare la normativa italiana per ciò che attiene alle condizioni di lavoro, ivi comprese le disposizioni normative previste dai contratti collettivi di categoria.
Unica eccezione riguarda i lavoratori addetti ad attività di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del decreto legislativo (si tratta di un elenco di 13 attività specifiche riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici).
L’art. 7 del decreto prevede che tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco, sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Le informazioni sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente chiaro e dettagliato.
Cooperazione amministrativa
L’art. 8 del decreto prevede un ruolo centrale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro in termini di cooperazione. E’ infatti previsto che al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.
Al fine di consentire all'autorità competente di fornire una risposta alle istanze delle autorità richiedenti, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italia comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie; lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla;
b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi
Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi casi di irregolarità, si attiva senza ritardo affinchè tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato.
Obblighi di comunicazione e sanzioni
L’art. 10 del decreto prevede, in capo all’impresa che distacca lavoratori in Italia, l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco (le modalità di comunicazione verranno definite da uno specifico decreto del Ministero del Lavoro) e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h) generalità del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento
Sempre in capo all’impresa distaccante è previsto che la stessa, oltre a conservare per due anni dalla cessazione del distacco copia, in lingua italiana, della documentazione riguardante il rapporto di lavoro, deve designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. L’impresa distaccante, inoltre, ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.
Sanzioni
L’art. 12 del decreto prevede che la violazione degli obblighi di comunicazione del distacco, nei modi che verranno stabiliti con decreto ministeriale, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
La violazione degli obblighi di conservazione della documentazione inerente il rapporto di lavoro sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
La violazione degli obblighi di designazione del referente domiciliato in Italia e la violazione degli obblighi di designazione di un referente con poteri di rappresentanza, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro
Posto che le sanzioni sopra indicate si applicano a soggetti che hanno sede in un altro Stato Membro, il Capo IV del decreto legislativo prevede tutto un articolato complesso di disposizioni finalizzate ad assicurare l’effettività della sanzione e l’incasso dei relativi importi.