EDILCASSA VENETO - Confermato il Servizio per esigenze finanziarie.
Le parti costituenti Edilcassa Veneto, nel rinnovo del contratto Collettivo Regionale di Lavoro siglato in data 9 aprile 2014 al punto 26, hanno prorogato quanto previsto nell’accordo regionale del 26 febbraio 2010 relativamente al sostegno alle imprese che hanno attivato mutui per "consolidare passività", "ristrutturare impianti debitori", "esigenze di liquidità" realizzati con la garanzia dei Confidi, estendendone la validità fino alla stipula di un nuovo CCRL. Di conseguenza tutte le domande potranno essere presentate allo Sportello senza vincoli di data (di scadenza) e il Servizio sarà proposto alle aziende fino al rinnovo del Contratto Collettivo Regionale.
Si riportano, per opportuna conoscenza, le modalità attuative del servizio.
a) Il contributo può essere erogato una sola volta;
b) Il contributo è finalizzato al sostegno delle imprese che hanno compiuto operazioni di consolidamento delle passività a breve termine e/o di ristrutturazioni di impianti debitori nonché che hanno contratto un mutuo chirografario per esigenze di liquidità realizzati con la garanzia dei Confidi;
c) Il contributo viene calcolato come percentuale fissa nella misura del 2% sul finanziamento/mutuo erogato, con un tetto massimo di Euro 1.500,00;
d) Le operazioni garantite devono prevedere un importo minimo di Euro 10.000,00, una durata da 24 a 120 mesi, devono essere garantiti dai Confidi promossi dalle parti sociali;
e) L’impresa, per ottenere il contributo, deve presentare domanda su apposito modello 20 allegando la relazione del Confidi che attesti le caratteristiche tecniche del finanziamento erogato, compresa la motivazione per cui è stato richiesto, e della garanzia rilasciata;
f) Il contributo viene erogato alle imprese iscritte ad Edilcassa Veneto ed in regola con i versamenti dovuti; vengono considerate regolari anche le imprese che hanno sottoscritto un piano di rateizzazione del debito;
g) Il pagamento del contributo avverrà tramite accredito in conto corrente e nei 90 giorni successivi alla presentazione della domanda;
h) La segreteria della Cassa predisporrà un elenco delle domande pervenute che verranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione per la loro liquidazione.