Emissioni in atmosfera: aggiornamento e modifica degli impianti e delle attività in deroga e non soggette all’autorizzazione
Pubblicato nella gazzetta Ufficiale 10/02/2014, n. 33, il decreto del Ministero dell’ambiente 15/01/2014, che riporta “Modifiche alla parte I dell’allegato IV, alla parte V del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.
Con il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, all’articolo 269, è stabilito che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro deve presentare all’autorità competente una domanda di autorizzazione. Nello stesso articolo sopra citato si precisa che viene fatto salvo quanto previsto dall’articolo 272, commi 1 e 5 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152. In particolare il comma 1 dell’articolo 272 precisa che non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento acustico.
Con il decreto del Ministero dell’ambiente 15/01/2014, sono state apportate modifiche agli impianti e attività elencati nella Parte I dell’allegato IV, alla parte quinta. In particolare la lettera p) dell’elenco viene sostituita con le seguenti lettere
p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis;
p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006, n. 152 – ARTICOLO 272 – IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA
1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.
2. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.
3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano:
a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o
b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.
5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.
DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006, n. 152 – PARTE V – ALLEGATO IV
Aggiornato al decreto del Ministero dell’ambiente 15 gennaio 2014
Pubblicato nella gazzetta ufficiale 10/02/2014, n. 33
IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA
Parte I
Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1
1. Elenco degli impianti e delle attività:
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
d) Le seguenti lavorazioni tessili:
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
h) Serre.
i) Stirerie.
j) Laboratori fotografici.
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
l) Autolavaggi.
m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.
n) Macchine per eliografia.
o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).
p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento |
N° capi |
vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) |
Meno di 200 |
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) |
Meno di 300 |
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) |
Meno di 300 |
Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo |
Meno di 300 |
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) |
Meno di 1000 |
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento |
Meno di 400 |
Suini: accrescimento/ingrasso |
Meno di 1000 |
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) |
Meno di 2000 |
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio 2 kg/capo) |
Meno di 25000 |
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) |
Meno di 30000 |
Polli da carne (peso vivo medio: 1Kg/capo) |
meno di 30000 |
Altro pollame |
Meno di 30000 |
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) |
Meno di 7000 |
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) |
Meno di 14000 |
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) |
Meno di 30000 |
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) |
Meno di 40000 |
Cunicoli: capi all’ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) |
Meno di 24000 |
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) |
Meno di 250 |
Struzzi |
Meno di 700 |
aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
kk-ter) Frantoi.
Parte II
Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2
1. Elenco degli impianti e delle attività:
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato.
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW
mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti é compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento |
N° capi |
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) |
Da 200 a 400 |
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) |
Da 300 a 600 |
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) |
Da 300 a 600 |
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) |
Da 300 a 600 |
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) |
Da 1000 a 2.500 |
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento |
Da 400 a 750 |
Suini: accrescimento/ingrasso |
Da 1000 a 2.000 |
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) |
Da 2000 a 4.000 |
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) |
Da 25000 a 40.000 |
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) |
Da 30000 a 40.000 |
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) |
Da 30000 a 40.000 |
Altro pollame |
Da 30000 a 40.000 |
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) |
Da 7000 a 40.000 |
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) |
Da 14000 a 40.000 |
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) |
Da 30000 a 40.000 |
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) |
Da 40000 a 80000 |
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) |
Da 24000 a 80.000 |
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) |
Da 250 a 500 |
Struzzi |
Da 700 a 1.500 |
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato.