Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Esportatore abituale e lettera di intento

E’ possibile effettuare la rinuncia al plafond senza revoca della dichiarazione

Non è sanzionabile l’esportatore abituale che ha inviato regolarmente la dichiarazione di intento, riferita ad un numero indeterminato di operazioni, al fornitore, se quest’ultimo, con il consenso del cliente, per alcune operazioni poste in essere da un certo momento in avanti o limitatamente ad alcune di esse, emette fattura con Iva. Non è sanzionabile neanche il fornitore.

Sulla base della risposta n. 954-6/2018 dell’Agenzia delle Entrate tale comportamento è da considerare legittimo e pertanto:

  • non è suscettibile di alcuna sanzione, tranne nel caso in cui si configuri una fattispecie abusiva;
  • non preclude la detrazione dell’Iva esposta in fattura.

La richiesta di chiarimenti sull’argomento è stata formulata da Assonime utilizzando la consulenza giuridica.

Solitamente, nella lettera di intento, viene indicato l’importo entro il quale si chiede al proprio fornitore di procedere alla fatturazione senza applicazione dell’Iva e di conseguenza verranno emesse fatture in regime di non imponibilità fino ad esaurimento dell’importo indicato.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita ad Assonime, precisa che, se autorizzato dall’esportatore abituale che ha in precedenza inviato la dichiarazione di intento, il fornitore può emettere fatture con Iva limitatamente a singole operazioni, applicando la non imponibilità per le operazioni successive.

Quanto appena esposto significa che l’esportatore abituale, che ha in precedenza regolarmente inviato la dichiarazione di intento, può manifestare la propria volontà di non avvalersi dell’utilizzo del plafond per specifiche operazioni di acquisto senza che il fatto comporti la revoca integrale della dichiarazione di intento.

Il regime di non imponibilità Iva è un’agevolazione, e quindi non deve necessariamente essere applicato a tutte le fatture emesse dal fornitore dopo la ricezione della lettera di intento.

La possibilità di scegliere di non utilizzare il plafond in riferimento a specifiche operazioni, non deve necessariamente essere manifestata con specifiche modalità (anche se è preferibile la modalità scritta con garanzia di ricevimento da parte del fornitore utilizzando la PEC).

Nei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si precisa che è sufficiente il semplice comportamento concludente, rilevabile anche a posteriori, come il pagamento dell’Iva addebitata in rivalsa da parte del fornitore e l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva da parte dell’esportatore abituale ovvero la rinuncia a chiedere la restituzione dell’Iva addebitata.

  • Data inserimento: 22.10.18
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 4006