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FATTURA ELETTRONICA

Il nuovo tracciato XML in uso dal 1° ottobre 2020

Con la pubblicazione di specifici provvedimenti (n. 99922 del 28 febbraio 2020 e n. 166579 del 20 aprile 2020), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le nuove specifiche tecniche saranno applicabili

  • facoltativamente dall’1.10.2020;
  • obbligatoriamente dall’1.1.2021

È previsto inoltre, oltre ai nuovi codici per valorizzare i campi “Tipo Documento” e “Natura operazione”: 

  • l’eliminazione dell’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo (opzionale);
  • l’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per gli sconti / maggiorazioni;
  • l’introduzione di nuove codifiche al campo “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”;

 

  • l’introduzione del nuovo codice “Modalità di pagamento” per il PagoPA (MP23). 

I codici previsti per il campo “TipoDocumento”

I codici attualmente previsti sono i seguenti: 

TD01    Fattura

TD02    Acconto / anticipo su fattura

TD03    Acconto / anticipo su parcella

TD04    Nota di credito

TD05    Nota di debito

TD06    Parcella

TD20    Autofattura

I nuovi codici “Tipo Documento”

Sono stati introdotti undici nuovi codici da inserire nel campo “Tipo Documento” che il soggetto IVA potrà utilizzare, dato che l’adozione dei nuovi codici si presume sarà facoltativa e non obbligatoria. Alla facoltatività dovrebbe fare eccezione il nuovo codice “TD21” Autofattura per splafonamento che consentirà di sostituire l’attuale procedura che prevede la presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate qualora il fornitore non emetta una nota di variazione in aumento dell’Iva a norma dell’art. 26, D.P.R. 633/72. 

In particolare, sono stati introdotti i seguenti codici: 

TD16    Integrazione fattura reverse charge interno

TD17    Integrazione / autofattura per acquisti di servizi dall’estero

TD18    Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19    Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 DPR 633/72

TD21    Autofattura per splafonamento

TD22    Estrazione beni da deposito Iva

TD23    Estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’Iva

TD24    Fattura differita di cui all’art. 21 comma 4 lett. a)

TD25    Fattura differita di cui all’art. 21 comma 4 terzo periodo lett. b)

TD26    Cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni

TD27    Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa 

Nota Bene

I codici da TD16 a TD19 sono da utilizzare solo nella fase di redazione (ed eventuale trasmissione allo SDI) dell’autofattura.

Con i nuovi codici TD “Tipo Documento” sarà possibile, se correttamente usati: 

  • alimentare le “Precompilate Iva”;
  • automatizzare le integrazioni nei casi di reverse charge interno o per acquisti di beni intra-UE;
  • produrre in automatico le diverse tipologie di autofattura;
  • evitare l’esterometro

I codici previsti per il campo “Natura”

L’attuale tracciato XML prevede che le operazioni, per le quali non è applicata l’Iva con i normali criteri ed aliquote, vengano identificate mediante l’uso dei 7 codici indicati nella successiva tabella. 

Nel periodo 1.10.2020 – 31.12.2020 il SDI accetterà sia fatture elettroniche e note di variazione predisposte con i nuovi codici, sia quelle predisposte con la precedente codifica. 

Dal 1° gennaio 2021 lo SDI accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema scartando le fatture predisposte osservando la precedente codifica.

I codici attualmente in uso sono 7 ed in particolare: 

N1        Operazioni escluse ex articolo 15

N2        Operazioni non soggette o fuori campo

N3        Operazioni non imponibili

N4        Operazioni esenti (art. 10)

N5        Operazioni nel regime del margine o con iva non esposta in fattura

N6        Operazioni in reverse charge

N7        Iva assolta in altro stato della UE

Riportiamo i nuovi codici in uso dal 1° ottobre 2020 che andranno a sostituire definitivamente dal 1° gennaio 2021 i codici N2 – N3 – N6

Nuovi codici N2  

Il codice N2 “Non soggette” è stato dettagliato introducendo 2 nuove tipologie di non assoggettabilità, ed in particolare: 

N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72

N2.2 Non soggette – altri casi,

 

Nuovi codici N3

Il codice N3 “Non imponibili” è stato dettagliato introducendo 6 nuove tipologie di non imponibilità, che il soggetto IVA dovrà utilizzare, ed in particolare: 

N3.1 Non imponibile - esportazioni

N3.2 Non imponibile - cessioni intracomunitarie

N3.3 Non imponibile - cessioni verso San Marino

N3.4 Non imponibile - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazioni

N3.5 Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento

N3.6 Non imponibile - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond,

 

Nuovi codici N6

Il codice N6 “Inversione Contabile” è stato dettagliato introducendo 9 nuove tipologie di inversione contabile che il soggetto IVA dovrà utilizzare, in particolare: 

N6.1 Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 Inversione contabile - cessione di oro e argento puro

N6.3 Inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4 Inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5 Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6 Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7 Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 Inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9 Inversione contabile - altri casi

Decorso il periodo “provvisorio” 1° ottobre – 31 dicembre 2020, sarà obbligatorio utilizzare i nuovi codici di dettaglio per le operazioni N2, N3, N6, diversamente le fatture elettroniche saranno scartate dal sistema di interscambio.

 

ALTRE NOVITÀ DEL TRACCIATO XML

Nuovi codici “TipoRitenuta”

Al fine di gestire alcune tipologie di contributi, per alcuni aspetti simili alle ritenute, sono stati aggiunti 4 nuovi codici da inserire nel campo oltre agli attuali RT01 (Ritenuta persone fisiche) e RT02 (Ritenuta persone giuridiche), ed in particolare: 

RT03 Contributo INPS, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;

RT04 Contributo ENASARCO, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un agente di commercio;

RT05 Contributo ENPAM, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;

RT06 Altro contributo previdenziale, che dovrà essere utilizzato negli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico.

Calcolo automatico dell’imposta di bollo

Il calcolo dell’imposta di bollo sarà svolto automaticamente da SDI, e qualora la fattura elettronica assolva l’imposta di bollo, sarà sufficiente indicare “SI” nel solo campo “Bollo Virtuale” mentre il campo “Importo Bollo” sarà opzionale, dato che sarà comunque conteggiato l’importo di € 2,00.

Sconto e maggiorazione da due a otto decimali

Il campo “Importo” del blocco “scontomaggiorazione” passa da 2 a 8 decimali, e questo sia a livello di “Dati Generali Documento” che “Dettaglio Linee”.

Nuovi codici ritenute

Al fine di armonizzare i codici delle ritenute con quelle delle CU, sono stati aggiunti 2 nuovi codici da inserire nel campo “Causale Pagamento” del blocco “Dati Ritenuta” ed in particolare il codice M2 (prestazione lavoro autonomo non esercitabile abitualmente) ed il codice Z0 (titolo diverso dai precedenti);

Restrizioni nei caratteri che definiscono la email

Al fine di limitare l’utilizzo dei caratteri speciali, sono state inserite delle restrizioni sui caratteri che definiscono l’indirizzo email da inserire nel campo “Email”.

Nuovo campo opzionale

Al fine di individuare il sistema che ha prodotto il file XML, è stato inserito il nuovo campo opzionale “Sistema emittente”.

Introdotti 7 nuovi controlli

Ai 54 controlli esistenti, sono stati aggiunti 7 nuovi controlli in linea con le modifiche apportate al tracciato.

  • Data inserimento: 28.09.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4569