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Fatturazione elettronica al GSE

Dal 20 luglio 2015 è attiva, limitatamente al regime commerciale delle fer elettriche, la fattura elettronica per le cessioni al GSE

Dal 20 luglio è scattato l’obbligo di emissione della fattura elettronica per la cessione di energia elettrica al GSE SpA (gestore dei servizi elettrici). In sostanza, la fattura elettronica dovrà essere emessa per le cessioni di energia da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse biogas, bioloquidi e oceaniche (Fer elettriche) mentre per le altre fatture “Fatture Energy” relative a Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva, Ritiro dedicato, Tariffa Fissa Onnicomprensiva, Scambio sul Posto e Certificato Bianchi la fatturazione elettronica sarà possibile solo dopo l’adeguamento dei sistemi informatici del GSE.

Come è noto dal 6 giugno 2014, tutti i fornitori sono obbligati ad emettere la fattura elettronica nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

L’articolo 6 del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in origine rimandava al 6 giugno 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica ai restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali, inclusi tutti i soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato (Elenco Istat).

Tale termine è stato anticipato al 31 marzo 2015 dall’articolo 25 comma 1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 89 del 24 giugno 2014.

Il GSE S.p.A. (Gestore Servizi Energetici) è un soggetto inserito nel predetto elenco Istat, pertanto l’obbligo di utilizzo e ricezione delle fatture in forma elettronica per esso è entrato in vigore a partire dal 31 marzo 2015. Tuttavia, il Gestore dell’energia non aveva pronta la procedura, pertanto, fino al 19 luglio 2015 le fatture, ancorché emesse in via informatica, hanno avuto la natura di fatture cartacee. A decorrere dal 20 luglio 2015, invece, la fattura elettronica deve essere emessa da tutte le imprese e comunque dai soggetti passivi per la cessione dell’energia (Fer elettriche) in base al prezzo di vendita, ovvero applicando la tariffa omnicomprensiva, mentre la tariffa incentivante non è soggetta a fatturazione.

2. L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA IN SINTESI

L’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione è stato introdotto dalla Legge 244 del 2007, articolo 1, commi da 209 a 214. La Legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle PA debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico che ha il ruolo di supportare il processo di ricezione e il successivo inoltro di tutte le fatture dirette alla Pubblica Amministrazione.

Con il Decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, sono state individuate le regole tecniche e le linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

3. APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DA PARTE DEL GSE

Dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica è applicato dal GSE a tutti i soggetti che, ad oggi, trasmettono le proprie fatture alla Società in formato cartaceo:

  1. Fornitori di beni e servizi (Fatture "Non energy")
  2. Produttori di energia beneficiari del meccanismo CIP6/92 (Fatture "Energy manuali")
  3. Soggetti a cui vengono applicati i corrispettivi di cui alla Delibera dell’AEEG ARG/elt 187/09 (Fatture "Energy manuali").

4. COME EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA AL GSE

Dal 20 luglio 2015 è partita la fatturazione elettronica relativa alle “Fatture Energy” per il regime commerciale delle FER Elettriche di cui al D.M. 6 luglio 2012.

Per quanto riguarda, invece, gli altri meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica per i quali è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica, in attesa del necessario adeguamento dei propri sistemi informatici, il GSE continuerà a gestire i processi di fatturazione con le procedure attualmente in vigore (che prevedono già flussi elettronici e modalità completamente dematerializzate).

La procedura di emissione si differenzia dalle procedure ordinarie per la fatturazione elettronica cui le imprese operanti con la P.A. sono oramai abituati, in quanto in questo caso il primo modello di fattura viene predisposto dal GSE, ancorché tale ente non svolga il servizio a favore dei propri fornitori di registrazione e conservazione della fattura elettronica, adempimenti che devono essere adempiuti dai soggetti emittenti con modalità digitale.

Al fine di porre in essere in modo corretto le operazioni di emissione di fattura elettronica al GSE, il fornitore deve:

  1. accedere al portale informatico; in questo modo gli operatori potranno prima visualizzare la proposta di fattura predisposta dal GSE e, a seguito dell’inserimento del numero e della data, disporre della fattura in formato PDF;,
  2. a seguito dell'adeguamento dei propri sistemi informatici, il GSE provvederà ad emettere le fatture in formato xml, firmarle digitalmente ed inviarle al Sistema di Interscambio per conto dei beneficiari dei servizi energetici sopra indicat;,
  3. accedendo al Portale, gli operatori potranno quindi importare i file xml e le ricevute trasmesse dal Sistema di Interscambio, anche ai fini della conservazione elettronica delle fatture.

Per le fatture elettroniche le imprese dovranno iniziare la numerazione dal 20 luglio con il numero 1.

Il cedente l’energia deve confermare la regolarità della fattura e autorizzare il GSE a emettere la fattura per suo conto; in questo momento la fattura si ha per emessa.

Dopo che avrà ricevuto un avviso dal GSE, il cedente potrà accedere al “fascicolo elettronico” e scaricare i documenti messi a disposizione.

4.1 Il formato della fattura PA

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere rappresentati in un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Il contenuto informativo della fattura elettronica (“FatturaPA”) prevede, obbligatoriamente:

  • le informazioni rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente,
  • le informazioni indispensabili per una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.

Per favorire l’automazione informatica del processo di fatturazione, la fattura dovrà contenere anche:

  • le informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento,
  • eventuali ulteriori informazioni che possano risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Cliente e fornitore, ovvero specifiche dell’emittente.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura (circolare delle Entrate 18/E/2014).

In definitiva il GSE predispone la fattura in formato xml (fattura Pa), la firma digitalmente e la trasmette per conto dell’emittente al Sistema di interscambio (Sdi).

4.2 Conservazione delle fatture elettroniche

La conservazione può essere effettuata direttamente dal soggetto cedente l’energia ed emittente giuridico della fattura oppure da un soggetto terzo che provveda per lui a tali adempimenti. In questo ultimo caso il soggetto terzo che registra e conserva elettronicamente le fatture deve essere comunicato alle Entrate con variazione dati ai sensi dell’articolo 35 del Dpr 633/72.

4.3 Regime Iva delle fatture relative alla cessione di energia

Le cessioni relative all’energia elettrica rientrano nel meccanismo del reverse charge e quindi la fattura è emessa senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera d-bis del Dpr 633/72.

Per quanto riguarda i certificati verdi e certificati bianchi, sono generalmente esclusi dalla fattura elettronica in quanto l’acquirente non è il GSE SpA, ma un soggetto diverso da un’amministrazione pubblica.

4.4 Identificazione univoca degli Uffici GSE per l'invio delle fatture

La trasmissione della fattura elettronica è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Il GSE ha individuato, all’interno della propria struttura, gli Uffici destinatari di fatturazione elettronica e si è accreditato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ottenendo il rilascio, per ciascun Ufficio, di un “Codice Univoco Ufficio”.

Per consentire al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare correttamente le fatture elettroniche alle PA destinatarie, tutti gli Uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali che si configurano come soggetti destinatari di fattura elettronica devono infatti essere identificati per mezzo di un codice univoco denominato “Codice Univoco Ufficio”, assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

L’informazione relativa al “Codice Univoco Ufficio” deve essere inserita obbligatoriamente nella fattura elettronica in corrispondenza del “Codice Destinatario”.

Ciò consentirà al “Sistema di Interscambio” (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura all’Ufficio destinatario del GSE.

Gli Uffici del GSE deputati alla ricezione delle fatture elettroniche sono:

  1. ENERGIA CIP6 SBIL MERCATO

Codice Univoco Ufficio (IPA)    14OTT8

Codice da utilizzare esclusivamente nell'ambito dei meccanismi di incentivazione CIP6/92 e dei corrispettivi di cui alla Delibera AEEG 187/09

  1. FORNITURE BENI E SERVIZI

Codice Univoco Ufficio (IPA)    S64JVG

Codice da utilizzare esclusivamente nell'ambito delle forniture di beni e servizi

 

  • Data inserimento: 27.07.15
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 2084