FINE DELLA MORATORIA ESTIVA
La sospensione estiva dal 1.08.2025 al 4.09.2025, oltre alla sospensione dei termini per l’invio di documenti/informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri Enti, opera anche per i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 (imposte dirette) e 54-bis D.P.R. 633/1972 (Iva) e formali di cui all'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 (60 giorni), nonché per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (30 giorni).
I primi, ossia i controlli automatizzati e formali, prevedono un termine di versamento delle somme dovute di 60 giorni. Il precedente termine di 30 giorni è stato sostituito a cura del D.Lgs. 108/2024 a decorrere dalle comunicazioni elaborate dallo scorso 1.01.2025.
Per fare un esempio: se il contribuente riceve via PEC un avviso bonario ex art. 36-bis il 26.07.2025 ha tempo fino al 29.10.2025 per pagare le somme dovute (o la prima rata se decidesse di rateizzare), poiché:
Periodo |
Conteggio in giorni |
Dal 26.7.2025 al 31.7.2025 |
5 giorni |
Dal 1.8.2025 al 4.9.2025 |
0 giorni (opera la sospensione “estiva”) |
Dal 5.9.2025 al 30.9.2025 |
26 giorni |
Dal 1.10.2025 al 29.10.2025 |
29 giorni |