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Approvo

Formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro che svolge i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (DLSPP)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012, l’accordo 21/12/2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce le regole per la formazione del DLSPP

L’accordo Stato/Regioni

L’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (DLSPP).

Premessa

Il Datore di Lavoro può svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezioni dei rischi (DLSPP) nei soli casi stabili dall’articolo 34, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e riportati nell’Allegato II del medesimo decreto. Tale funzione può essere svolta dal datore di lavoro nei casi riportati di seguito:  

Tipologia aziende

Limite del n. lavoratori

Note

Aziende artigiane e industriali

fino a 30 lavoratori

Escluse le aziende industriali ci sui all’art. 1 del DPR 17/05/1998, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private

Aziende agricole e zootecniche

fino a 30 lavoratori

 

Aziende della pesca

fino a 20 lavoratori

 

Altre aziende

fino a 200 lavoratori

 

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma il ruolo di responsabile della prevenzione e protezione dei rischi (DLSPP), deve darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro che svolge il ruolo di responsabile alla Prevenzione e Protezione dei Rischi (DLSPP)

Il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Inoltre, il datore di lavoro deve frequentare periodici corsi di aggiornamento.

Obblighi formativi in caso di nuova attività

In caso di inizio attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (DLSPP) deve completare il percorso formativo di cui al presente Accordo Stato/Regioni, entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il termine dei 90 giorni è stato definito in coerenza con l’obbligo di cui al decreto legislativo n. 81/2008 all’art. 28, comma 3bis, che stabilisce in caso di costituzione di nuova impresa, che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Chi non è vincolato all’obbligo della formazione  “primo corso”

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione (primo corso), coloro che dimostrino di aver svolto, alla data dell’11/01/2012, un corso di formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 (entrambi i riferimenti legislativi citati, sono riportati in fondo alla presente nota). Per questi soggetti, sussiste comunque l’obbligo di aggiornamento (vedere più avanti il capitolo “aggiornamento corsi”).

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione (primo corso), i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, commi 2,3, e 5 del decreto legislativo n. 81/2008 (riportato in fondo alla presente nota), che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato/Regioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale 14/02/2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplicita l’attività del datore di lavoro. 

Durata dei corsi (primo corso)

I percorsi formativi fanno riferimento a tre differenti livelli di rischio:

Basso rischio

16 ore

Medio rischio

32 ore

Alto rischio

48 ore

Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. Il datore di Lavoro d’intesa con i soggetti formatori, possono organizzare corsi di durata superiore e con contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso.

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportate nelle tabelle di cui all’Allegato II (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002/2007) dell’Accordo Stato/Regioni. Riportiamo più avanti le tabelle che individuano le macrocategoria di rischio corrispondente:

Formazione non ricompresa nei corsi

Non viene ricompresa la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Quali soggetti possono gestire la formazione (quali centri possono farla)

I soggetti formatori possono essere solo quelli di seguito riportati. Attenzione quindi ha rivolgersi a strutture non conformi alla normativa (di seguito elencate):

a)      le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (es. ASL) e della formazione professionale. Tali enti possono altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20/03/2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23/01/2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b)      l’università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

c)      l’INAIL;

d)      il corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e)      la scuola superiore della pubblica amministrazione;

f)       altre scuole superiori delle singole amministrazioni;

g)      le associazioni sindacali dei datori di lavoro (es. Confartigianato Vicenza) o dei lavoratori;

h)      gli enti bilaterali e gli organismi paritetici (definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee) del dlgs 81/2008;

i)        i fondi interprofessionali di settore;

j)        gli ordini e i collegi professionali di specifico riferimento.

Qualora i soggetti indicati dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e provincia autonoma.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

Confartigianato Vicenza e CESAR srl 

La struttura formativa di riferimento per la Confartigianato di Vicenza è il CESAR srl (tel. 0444 960100 – mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

I requisiti dei docenti

In attesa della definizione dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di sicurezza sul lavoro.

Organizzazione dei corsi

I corsi devono garantire i seguenti requisiti:

a)      individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;

b)      un numero massimo di 35 partecipanti ad ogni corso;

c)      tenuta del registro di presenza dei  partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può essere anche il docente;

d)      assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

Percorsi formativi (primo corso)

I corsi sono strutturati per moduli e in funzione dei tre differenti livelli di rischio (basso, medio e alto). I moduli devono sviluppare, come contenuto minimo, gli argomenti come riportati nella tabella che segue:

Modulo 1 – Normativo – giuridico

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa

La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex decreto legislativo n. 231/2001, e sue modifiche e integrazioni

Il sistema istituzionale della prevenzione

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il decreto legislativo n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità

Il sistema di qualificazione delle imprese

Modulo 2 – Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza

I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi

La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi

La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori

Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)

I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di amministrazione

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

La gestione della documentazione tecnico amministrativa

l’organizzazione della prevenzione incendi, dal primo soccorso e della gestione delle emergenze

Modulo 3 – Tecnico – Individuazione e valutazione dei rischi

I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Il rischio da stress lavoro-correlato

I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi

I dispositivi di protezione individuale

La sorveglianza sanitaria

Modulo 4 – Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori

L’informazione, la formazione e l’addestramento

Le tecniche di comunicazione

Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda

La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

 Valutazione e certificazione dell’apprendimento

Al termine del corso, fermo restando la comprovata frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, viene somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro. Gli stessi sono finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

L’accertamento dell’apprendimento, tramite la verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. In questo caso il responsabile del progetto formativo ha il compito di definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la prova.

Rilascio degli attestati di frequenza

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali (relativi alla verifica finale), direttamente dai soggetti formatore (nel caso della formazione sostenuta da Confartigianato Vicenza, il soggetto formatore è il CESAR srl).

Gli attestati dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

Denominazione del soggetto formatore

Normativa di riferimento

Dati anagrafici del corsista

Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente

Gli attestati rilasciato in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull’intero territorio nazionale.

Aggiornamento dei corsi

Periodicità dell’aggiornamento formativo (5 anni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo Stato/Regioni)

L’aggiornamento formativo ha periodicità quinquennale. Dalla lettura dell’accordo Stato/Regioni, risulta che i cinque anni decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11/01/2012.

Durata dei corsi (per aggiornamento)

I percorsi formativi fanno riferimento a tre differenti livelli di rischio:

Basso rischio

6 ore

Medio rischio

10 ore

Alto rischio

14 ore

 Soggetti obbligati all’aggiornamento (chi deve farlo)

L’obbligo di aggiornamento riguarda il Datore di Lavoro che svolge l’incarico proprio del Servizio di Prevenzione e Protezioni dei rischi (DLSPP). Inoltre tale obbligo riguarda anche coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 (entrambi i riferimenti legislativi citati, sono riportati in fondo alla presente nota).

Primo aggiornamento per gli esonerati ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 (in fondo alla nota è riportato l’articolo citato).

Per gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626, è stabilito nell’Accordo Stato/Regioni che il primo aggiornamento formativo deve essere effettuato entro 24 mesi della data di pubblicazione dell’Accordo avvenuta l’11/01/2012. L’aggiornamento si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DLSPP riportata nei moduli sopra evidenziati (vedere la tabella sui percorsi formativi).

Percorsi formativi (aggiornamento quinquennale)

Nei corsi di aggiornamento quinquennale, non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico normativi

Sistemi di gestione e processi organizzativi

Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico

tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Accordo Stato/Regioni precisa inoltre che, al fine di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento, sono previste alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:

  • utilizzo delle modalità di apprendimento e-learnig secondo i criteri previsti dall’Allegato I dell’Accordo stesso;
  • possibilità da parte delle Regioni e province autonome d riconoscere singoli percorsi formativi di aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo (vedi sopra i soggetti formatori).

Attività formativa per più classi di rischio

Lo svolgimento di attività formative per classi di rifiuti più elevate è comprensivo dell’attività formativa per classi di rischio più basse.

Piattaforme e-learning

L’accordo Stato/Regioni prevede che al fine di rendere dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere previste, anche con l’utilizzo di piattaforme e-learnig, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, in attesa dell’effettuazione dell’aggiornamento periodico.

Quali sono le attività a basso, medio e alto rischio

Si riportano le macroattività citate nel’accordo Stato/Regioni. Per identificare la propria attività bisogna andare a verificare le sotto attività, con riferimento alla lettera e al numero iniziale in doppia cifra. 

ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO

ATECO 2002

ATECO 2007

Commercio ingrosso e dettaglio

Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)

 

G

G – commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

45 – commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

46 – Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

47 – commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

Alberghi, Ristoranti

H

I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

55 – Alloggio

56 – Attività dei servizi di ristorazione 

Assicurazioni

J

K – attività finanziarie e assicurative

64 – attività di servizi finanziari , (escluse le assicurazioni e i fondi pensione

65 – Assicurazioni, Riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatori

66 – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 

Immobiliari, Informatica

K

L – Attività immobiliari

68 – attività immobiliari

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche

69 – attività legali e contabilità

70 – attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71 – attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 – ricerca scientifica e sviluppo

73 – pubblicità e ricerche di mercato

74 -  altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75 – servizi veterinari

77 – attività di noleggio e leasing operativo

78 – attività di ricerca, selezione, fornitura personale

79 – attività di servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi prenotazione e attività connesse

80 – sevizi di vigilanza e investigazione

81 – attività di servizi per edifici e paesaggio

82 – attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 

Associazioni ricreative, culturali, sportive

O

J – Servizi di informazione e comunicazione

58 – attività editoriali

59 – attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60 – attività di programmazione e trasmissione

61 – telecomunicazioni

62 – produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63 – attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

90 – attività creative, artistiche e di intrattenimento

91 – attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

92 – attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

93 – attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

S – Altre attività di servizi

94 – attività di organizzazione associative

95 – riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

96 – altre attività di servizi per la persona

Servizi domestici

P

T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per il personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

97 – attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

98 – produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

Organizzazione extraterritoriali

Q

U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

99 – organizzazioni ed organismi extraterritoriali

 

ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO

ATECO 2002

ATECO 2007

Agricoltura

 

A

A – Agricoltura, silvicoltura e pesca

01 – coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

02 – silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

03 – pesca e acquacoltura

Pesca

 

Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni

I

H – Trasporto e magazzinaggio

49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 – trasporto marittimo e per vie d’acqua

51 – Trasporto aereo

52 – magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 – servizi postali e attività di corriere

assistenza sociale NON residenziale (85.32)

N

Q – Sanità e assistenza sociale

88 – assistenza sociale non residenziale

Pubblica Amministrazione

L

O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

84 – amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione

M

P – Istruzione

85 - istruzione

 

ATTIVITA’ A RISCHIO ALTO

ATECO 2002

ATECO 2007

Estrazione mineraria

CA

B – Estrazione di minerali da cave e miniere

05 – estrazione di carbone (esclusa torba)

06 – estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

07 – estrazione di minerali metalliferi

08 – altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

09 – attività dei servizi di supporto all’estrazione

Altre industri estrattive

CB

Costruzioni

F

F – Costruzioni

41 – costruzioni di edifici

42 – ingegneria civile

43 – lavori di costruzione specializzati

Industrie alimentari

DA

C – Attività manifatturiere

10 – industrie alimentari

11 – industria delle bevande

12 – industria del tabacco

13 – industrie tessili

14 – confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli di pelle e pelliccia

15 fabbricazione di articoli in pelle e simili

16 – industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 -  fabbricazione di carta e prodotti di carta

18 – stampa e riproduzione di supporti registrati

23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

24 – metallurgia

25 – fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

26 – fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

27 – fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

28  - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiatura NCA

29 – fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 – fabbricazione di altri mezzi di trasporto

31 – Fabbricazione di mobili

32 – altre industrie manifatturiere

Tessili e abbigliamento

DB

Conciarie, cuoio

DC

Legno

DD

Carta, editoria, stampa

DE

Minerali non metalliferi

DI

Produzione e lavorazione metalli

DJ

Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici

DK

Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici

DL

Autoveicoli

DM

Mobili

DN

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua

E

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

35 – fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 – gestione delle reti fognarie

38 – attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Smaltimento rifiuti

D

Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari

DF

C – Attività manifatturiere

19 – fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 – fabbricazione di prodotti chimici

21 – fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 – fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Industria chimica, fibre

DG

Gomma, plastica

DH

Sanità

N

Q – Sanità e assistenza sociale

86 – assistenza sanitaria

87 – servizi di assistenza sociale e residenziale

Assistenza sociale residenziale (85.31)

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 -Articolo 28 -Oggetto della valutazione dei rischi

“3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività”

 

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 -Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

“1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'Ispesl, dall'Inail, o dall'Ipsema per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16/03/2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 05/06/2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”

 

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

“1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1.bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto dall’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

2.bis. il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”

 

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Articolo 31, commi 6 e 7 - Servizio di prevenzione e protezione

“…..

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

…..”

 

In precedenza

 

Decreto Ministeriale 16/01/1997 - Articolo 3  - Formazione dei datori di lavoro

“I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;

c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;

d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;

e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;

f) la valutazione dei rischi;

g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;

h) i dispositivi di protezione individuale;

i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;

l) la prevenzione sanitaria;

m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.”

 

Decreto Ministeriale 16/01/1997 - Articolo 4  - Attestazione dell'avvenuta formazione

“L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.”

 

Decreto legislativo 19/09/1994 n. 626 - Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

“1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'Allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:

a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 o 11;

c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda

elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;

d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.”

 

Decreto legislativo 19/09/1994 n. 626 - Articolo 95 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c).

  • Data inserimento: 01.02.12