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IL PLAFOND IVA E LA SUA TRASFERIBILITÀ

La disciplina prevista per l’affitto d’azienda si applica anche alla cessione ed al conferimento

Il plafond Iva non può essere trasferito al cessionario, se il trasferimento non è menzionato nel contratto che regola la cessione del complesso aziendale; lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 200 pubblicata il 4 agosto 2025.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la possibilità di trasferire il plafond IVA tra soggetti diversi è disciplinata dalla Legge Iva (art. 8 comma 4 del DPR 633/72), con riguardo all’affitto d’azienda. A tal fine, la disposizione richiede che il “trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio IVA competente per territorio”.
Come precisato nelle rispettive istruzioni, si ricorda che la compilazione dell’apposita sezione presente nei modelli AA9/12 (per le persone fisiche) e AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) tiene luogo della predetta comunicazione.

Per le operazioni di cessione e conferimento non esiste, invece, una disposizione analoga in materia IVA. Tuttavia, la prassi amministrativa ha esteso a queste operazioni il principio stabilito per l’affitto d’azienda sulla base del presupposto “che il plafond IVA può essere trasferito dal dante causa all’avente causa alla stregua di una posizione attiva dell’azienda o del ramo d’azienda ceduto/conferito.

In particolare, nell’ambito di una cessione o di un conferimento d’azienda o di ramo aziendale, il trasferimento del plafond dal dante causa all’avente causa può avvenire se sussistono, oltre all’indicazione in atto, due condizioni:

  • “il cessionario/conferitario continua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa ai complessi aziendali oggetto della cessione o del conferimento, in precedenza svolta dal cedente/conferente”;
  • “il cessionario/conferitario subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali ceduti o conferiti”, seppure non sia necessario che il passaggio riguardi tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, la totalità delle posizioni creditorie e debitorie del ramo d’azienda conferito.

Queste condizioni hanno lo scopo di garantire la continuità nello svolgimento dell’attività d’impresa tesa all’esportazione, da parte della società cessionaria/conferitaria, giustificando il trasferimento in capo a essa dello status di esportatore abituale e del plafond IVA maturato dalla società cedente/conferente.

  • Data inserimento: 07.08.25
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 6850