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FSBA: estensione della durata dell’Assegno Ordinario

Sottoscritto il 17.12.2018 l’Accordo Interconfederale che estende per il solo anno 2019 la durata massima dell’assegno ordinario da 13 a 20 settimane.

Il 17 dicembre 2018 Confartigianato Imprese e le altre associazioni artigiane nazionali hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali un Accordo Interconfederale (A.I.) che prevede l’estensione, in via sperimentale e per il solo anno 2019, del numero di settimane fruibili con l’Assegno Ordinario.

 

Nello specifico l’A.I. stabilisce che dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 potranno essere sottoscritti accordi sindacali per la concessione dell’Assegno Ordinario fino ad un massimo di 20 settimane nel biennio mobile, comprensive di eventuali periodo residui.

Le 20 settimane devono intendersi di effettivo utilizzo della prestazione ed equivalgono a:

  • 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni;
  • 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

 

Con riferimento al concetto di “biennio mobile” il Fondo con la delibera del 17.5.2018 ha precisato quanto segue:

  • il biennio mobile decorre, per ciascuna azienda, dal giorno di effettivo utilizzo della prima prestazione, così come risulta dalla procedura di rendicontazione delle assenze e termina 2 anni dopo;
  • per ciascun biennio l’azienda ha a disposizione l’intera durata delle prestazioni, indipendentemente da eventuali residui del biennio precedente e dalla tipologia di prestazione precedentemente utilizzata.

 

L’A.I. 17.12.2018 sospende, in via sperimentale e solo per il 2019, l’applicazione dell’art. 14 del Regolamento FSBA relativo alla fruizione degli strumenti contrattuali prima della richiesta delle prestazioni del Fondo. In altre parole per il solo anno 2019, non è richiesto, per accedere all’utilizzo delle prestazioni FSBA che l’azienda esaurisca gli strumenti ordinari di flessibilità (ROL, flessibilità, banca ore etc.), ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente.

  • Data inserimento: 04.01.19