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Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro del Sistema” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto

Sono applicate sanzioni per “Registro del Sistema” che non sia conforme alle disposizioni di legge o non rispetti il formato stabilito dal Ministero dell’ambiente

Gli operatori dei sistemi fissi in funzione e temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio incendio specifico, comunque relativi ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’obbligo di tenere il “Registro del Sistema”.

 

Nel registro devono essere riportate le quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.

 

La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio è indicata nel registro di sistema.

 

Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.

 

Gli operatori mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del Regolamento (Ce) n. 842/2006 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate dalle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b e c, del Regolamento (Ce) n. 842/2006.  

 

Il formato del “Registro dell’Apparecchiatura” e le modalità della sua messa a disposizione, verrà pubblicata nel sito web del Ministero dell’ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale certificato controlla il registro dell’apparecchiatura.

 

Su richiesta, il registro dovrà essere messo a disposizione del Ministero dell’Ambiente che si avvarrà ISPRA.

 

 

Obblighi e sanzioni applicate

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che  non tiene il registro del sistema previsto dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1497/2007, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da. 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore che tiene il “Registro del Sistema” in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge , in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro, si applica anche qualora l’operatore non rispetti il formato del “Registro del Sistema” di cui all’articolo 15 del DPR 27/01/2012, n. 43,  che deve essere pubblicato nel sito web del Ministero dell’ambiente.

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente (Ministero dell’ambiente – ISPRA e Commissione europea) il “Registro del Sistema”, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

 

Definizione di operatore

Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso.

Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone

Le persone che svolgono le attività sotto riportate, devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

Le seguenti persone per svolgere le attività sotto riportate devono iscriversi al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate:

a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

 

In allegato viene riportato il Regolamento  (CE)  n.  1497/2007

 

 

 

Normativa riferita alla sanzione

 

Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3 - contenimento

1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:

a) prevenire perdite di tali gas; e

b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.

2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:

a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;

b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Ai fini del presente paragrafo per "controllate per individuare perdite" si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite devono essere specificati nei requisiti di ispezione standard di cui al paragrafo 7.

3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono controllati almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.

4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere dimezzata.

5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.

6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.

7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

 

Regolamento (CE) n. 1497/2007  - Requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione antincendio».

Il presente regolamento si applica ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 2 - Registro del sistema

1. L'operatore indica il suo nome, l'indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006, di seguito «il registro del sistema».

2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio è indicata nel registro del sistema.

3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta del sistema, l'operatore assicura che sia determinata da personale certificato.

Articolo 3 - Controllo del registro del sistema

1. Prima di effettuare il controllo delle perdite, il personale certificato controlla il registro del sistema.

2. Speciale attenzione viene prestata alle informazioni riguardanti eventuali problemi ricorrenti o aspetti problematici.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 15 – Registro dell’impianto

1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il “Registro dell'Apparecchiatura” di cui all'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007.

2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il “Registro del Sistema” di cui all'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1497/2007.

3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

  • Data inserimento: 08.05.13
  • Inserito in:: Sanzioni
  • Notizia n.: 1043