IL CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE
La registrazione di un contratto di comodato immobiliare è un adempimento che si riscontra con una certa frequenza in quanto, ad esempio, è una condizione necessaria richiesta dal Comune per concedere le riduzioni previste ai fini IMU (IMI per gli immobili siti in provincia di Bolzano – IMIS per quelli in provincia di Trento – ILIA per quelli siti nella regione Friuli Venezia Giulia).
CONTRATTO DI COMODATO – Definizione
Il Codice Civile, all’art. 1803, definisce:
“Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”
PERFEZIONAMENTO del comodato
Il comodato si perfezione con la consegna della cosa; tuttavia nel comodato immobiliare la consegna del bene potrebbe mancare ad esempio nel caso in cui il comodatario già detenga l’immobile oggetto del contratto.
GRATUITÀ del contratto di comodato
Il comodato è essenzialmente gratuito; ciò nonostante è possibile che il comodatario assuma nell’ambito del contratto alcuni obblighi, quali, ad esempio:
- il pagamento delle spese condominiali;
- il pagamento delle spese di manutenzione ordinaria;
- il rispetto di altri obblighi poiché si ritiene che, in tali casi, non venga meno la natura del contratto.
FORMA del contratto di comodato
La forma del contratto è libera e pertanto non è richiesta la forma scritta; anche nel caso di comodato immobiliare a tempo indeterminato (durata teorica superiore a 9 anni) non è richiesta la forma scritta.
Si consiglia la forma scritta per regolare eventuali obblighi delle parti
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE del contratto di comodato
Gli obblighi di registrazione del contratto di comodato sono così stabiliti:
- comodato immobiliare in forma scritta => obbligo di registrazione;
- comodato di beni mobili redatto con scrittura privata non autenticata => non sussiste obbligo di registrazione se non in caso d’uso;
- comodato verbale sia di beni immobili che mobili => non sussiste obbligo di registrazione, tranne il caso di enunciazione in un altro atto sottoposto a registrazione.
La registrazione deve essere effettuata (per scelta o per obbligo) entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
Come indicato in precedenza, la registrazione è comunque richiesta per ottenere le agevolazioni ai fini IMU-IMI-IMIS-ILIA.
La registrazione va effettuata on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate con la procedura “Compilazione e invio via web – Modello Rap” accedendo alla propria area riservata.
La registrazione può essere effettuata ad opera di una delle parti contrattuali, da parte di un mediatore nonché da parte di un intermediario telematico.

