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IL DECRETO LEGGE SOSTEGNI-BIS

Sintesi delle principali misure adottate (prima parte)

Con la Legge 23 luglio 2021, n. 106 è stato convertito il DL n. 73/2021 “Decreto Sostegni-Bis”. Nel corso dell’iter parlamentare, il Decreto si è “arricchito” di nuove misure fiscali e ne ha modificato di precedenti anche perché ha assorbito il Decreto “Fisco-Lavoro” (DL 99/2021) che pertanto non verrà convertito in Legge.

Dopo il contributo a fondo perduto attività stagionali (vedi articolo precedente ) analizziamo le principali misure agevolative previste dal Decreto Sostegni – Bis.

Credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

L’articolo 4 ha esteso la spettanza del credito di imposta ad un ulteriore periodo, differenziato a seconda che il beneficiario appartenga ad una delle seguenti categorie:

  • imprese – lavoratori autonomi;
  • imprese turistico-ricettive – agenzie viaggi – tour operator.

In questo lavoro analizzeremo solo l’aspetto inerente le imprese di piccole – medie dimensioni tralasciando le imprese di commercio al dettaglio di medio-grandi dimensioni e le imprese dei settori turistico-ricettivo, agenzie viaggio e tour operator.

Imprese – lavoratori autonomi

Il “bonus canoni di locazione” (60% del canone ovvero 30% in caso di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda) è stato esteso dal DL n. 73/2021 ai canoni pagati con riferimento a ciascuno dei mesi del periodo 1.1 - 31.5.2021 a favore dei seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, con ricavi / compensi non superiori a € 15 milioni (in precedenza € 5 milioni) nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
  • enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai locatari esercenti attività economica il credito spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Una interessante novità, rispetto al bonus previsto per il 2020, consiste nel fatto che la nuova disposizione non richiede la verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi del singolo mese di riferimento.

Ne deriva che il riscontro della riduzione nel predetto periodo (1.4 - 31.3) consente di beneficiare dell’agevolazione per i canoni dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Da evidenziare che, per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019, il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile.

La nuova disposizione non prevede, per i soggetti con domicilio / sede in Comuni calamitati, l’esonero dalla verifica del calo di fatturato. Risulta quindi necessario per tali soggetti verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi medio dei predetti periodi.

 

Credito di imposta sanificazione e acquisto DPI

Analogamente a quanto disposto dal DL Rilancio, agevolazione è stata riproposta dall’articolo 32 del Decreto Sostegni bis con il quale è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Così come disposto dalla prima formulazione del beneficio in analisi, anche la nuova versione del credito d’imposta prevede che lo stesso sia utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero
  •  in compensazione tramite modello F24.

Ai fini della corretta fruizione dell’agevolazione, il Provvedimento n. 191910/2021 del 15 luglio 2021 ha approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno luglio e agosto 2021.

La circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 ha già fornito una serie di chiarimenti per la corretta utilizzazione del beneficio introdotto dal citato articolo 125 del D.L. n. 34/2020, mentre il provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 ha individuato i criteri e le modalità operative per la fruizione del citato beneficio. Le precisazioni fornite nel documento di prassi si ritiene siano valide anche con riferimento alla riproposizione del beneficio disposta dal citato articolo 32.

Rilevanza fiscale del credito di imposta

Come espressamente previsto dalla norma in commento, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi.

Il modello per fruire del credito di imposta per le spese di sanificazione […]

Il Provvedimento n. 191910/2021 del 15 luglio 2021 definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma (€ 200 mln.).

Il modello approvato con il Provvedimento è stato predisposto per consentire ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per godere del credito d’imposta in esame di comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Tale comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:

  1. il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  2. i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;

nel periodo dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

  • Data inserimento: 04.10.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5036