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IL DECRETO MILLEPROROGHE

Le novità “fiscali”

Come di consueto, a fine anno, il Legislatore provvede a prorogare i termini di taluni adempimenti con un unico provvedimento. Anche quest’anno, a mezzo del decreto milleproroghe, sono state emanate “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Il c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 215/2023) è stato pubblicato in G.U. n. 303 del 30.12.2023 e contiene proroghe legislative inerenti svariati ambiti applicativi.

Le norme di proroga in ambito “fiscale” sono contenute nell’articolo 3 (commi 3 e 6) e di seguito illustrate.

 

Divieto di emissione fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (comma 3)

Il D.L. n. 119/2018 (art. 10-bis) stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesi nel corso degli anni dovute all’intervento del Garante della Privacy, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Ora, intervenendo sul citato art. 10-bis, il Decreto in esame estende il divieto di fatturazione elettronica al 2024.

Evidenziamo che, con l’art. 9-bis comma 2 DL n. 135/2018, Il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che: “le disposizioni di cui all’articolo 10-bis … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

In pratica, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per effetto della proroga in esame pertanto, anche nel 2024 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

Anche per quanto riguarda le prestazioni sanitarie B2B non si riscontrano variazioni; per tali fatture (ad esempio prestazioni sanitarie fatturate alla compagnia assicurativa che sostiene le spese – visite mediche fatturate ad un’azienda) permane l’obbligo di emettere fattura elettronica tramite SDI, ma è vietato indicare nel tracciato i dati dei “pazienti” (come precisato nelle Faq del Garante della Privacy).

 

Termini di notifica atti di recupero “Aiuti di Stato/de minimis” (comma 6)

È disposta la proroga di 1 anno dei termini per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / “de minimis” in scadenza nel periodo 31.12.2023 - 30.6.2024:

  • non subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione; ovvero
  • subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione comunque denominati;

il cui importo è determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’obbligo di registrazione nel RNA.

  • Data inserimento: 08.01.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6050