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Il DPCM 20 febbraio 2014 individua il taglio ai crediti d’imposta dal 2014

Con apposito decreto sono state definite le agevolazioni interessate dalla misure introdotte dalla legge di stabilità 2014.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 21 marzo 2014 è stata data attuazione al provvedimento contenuto nella Legge di stabilità che ha previsto la riduzione di alcuni crediti d’imposta.

Il DPCM ha individuato:

  • i crediti d’imposta che subiscono la riduzione del 15 a partire dal 2014;
  • i crediti d’imposta che subiscono la riduzione del 15% per l’anno 2014, recuperabile negli anni successivi;
  • i crediti d’imposta che subiscono la riduzione del 15% a partire dal 2015.

CREDITI D’IMPOSTA RIDOTTI DAL 2014

Sono ridotti a decorrere dal 01.01.2014 e per gli utilizzi effettuati successivamente al 21.03.2014 i seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche (art. 20, D.lgs. 60/1999);
  • credito d’imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche (art. 2, c.12, L. 203/2008);
  • credito d’imposta spettante alle persone fisiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e che, avvalendosi del “tutoraggio”, hanno acquistato l’apparecchiatura informatica (art. 13 L. 388/2000);
  • riduzione delle accise su benzina e GPL impiegati come carburanti per l’azionamento delle autovetture da parte dei titolari di licenza taxi e noleggio con conducente (punto 12, Tab. A, d.lgs. 504/95);
  • credito d’imposta a favore delle imprese costruttrici e importatrici per l’acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, D.L. 324/97).

Sono inoltre rideterminati gli stanziamenti relativi al:

  • credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio a studenti universitari  ( artt. 1, cc. 285-287 L. 228/2012);
  • credito d’imposta a favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, vendita e noleggio di opere dell’ingegno digitali (art. 11-bis c. 1, D.L. 179/2012);
  • credito d’imposta a favore dei titolari di reddito d’impresa per le nuove assunzioni di personale in possesso di un dottorato di ricerca o di laurea magistrale impiegato in attività di ricerca e sviluppo (art. 24 D.L. 83/2012).

con una riduzione complessiva del 15% dei limiti di spesa.

La riduzione opera “con riferimento ai crediti d’imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dal 1 gennaio 2014” ed agli utilizzi effettuati successivamente al 21.03.2014.

I crediti maturati prima del 1 gennaio 2014 non sono soggetti alla riduzione del 15% per cui sono utilizzabili per intero. Il credito d’imposta per la riduzione dell’accisa su benzina e GPL spettante ai titolari di licenza di taxi e noleggio con conducente, comunicato dall’Agenzia delle Dogane in riferimento ai consumi di carburante effettuati nel 2013, a seguito di presentazione dell’istanza entro il 28 febbraio 2014, non subisce alcuna riduzione. Trattasi di crediti maturati prima dell’entrata in vigore della norma.

CREDITI D’IMPOSTA RIDOTTI PER IL SOLO ANNO 2014 CON RECUPERO NEGLI ANNI SUCCESSIVI

Sono ridotti del 15% per il solo anno 2014 , con recupero della riduzione operata in tre quote annuali a partire dal 01.01.2015 i seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta alle imprese che nei periodi 2007-2013 hanno acquistato nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate (art. 1, c. 271 L. 296/2006);
  • credito d’imposta agli imprenditori agricoli che per gli anni 2007-2009 hanno effettuato investimenti in agricoltura nelle aree svantaggiate (art. 1, c. 1075, L. 296/2006).

CREDITO D’IMPOSTA RIDOTTO CON DECORRENZA DAL 2015

E’ ridotto del 15% con decorrenza dal 01.01.2015, il credito d’imposta spettante:

  • agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • agli enti e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto;
  • agli enti e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Non si conoscono le modalità operative per l’ applicazione della riduzione.

  • Data inserimento: 25.08.14
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 1572