Il Sistri parte il 1° ottobre: sono interessati i gestori di rifiuti pericolosi e trasportatori dei propri rifiuti pericolosi
Nonostante tutte le associazioni di categoria hanno comunicato chiaramente al Ministro dell’ambiente che il Sistri deve essere abrogato, in quanto ancora inadeguato e eccessivamente pesante per il sistema imprenditoriale, è stato deciso con decreto legge, l’avvio dello stesso dal 1° ottobre 2013.
Il decreto legge 31/08/2013, n. 101, precisa che sono tenuti ad aderire al SISTRI, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
Possono inoltre aderire al SISTRI, su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli sopra riportati.
Chiarito quali sono i soggetti che devono aderire al SISTRI, con il decreto legge in questione sono stati stabiliti anche i termini di avvio all’utilizzo del sistema:
Inizio operatività dal 01/10/2013. I gestori di rifiuti pericolosi
Per gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazioni di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
Trasportatori professionali: lo sono anche quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi
Fra i trasportatori professionali sono inclusi anche quelli che effettuano il trasporto dei propri rifiuti. Questo è stato stabilito dalla Corte di Giustizia Europea 09/06/2005. Di seguito si riporta il punto 23 presente nel testo della sentenza citata:
“23. La Corte ha peraltro già avuto modo di dichiarare che la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell’art. 12 si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti”.
Questo significa che i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi devono attivare il SISTRI a partire dal 01/10/2013.
Obbligo della tenuta della doppia gestione per il primo mese di attività
Nel primo mese di attivazione del Sistri è obbligatorio continuare a gestire l’attuale registro di carico e scarico dei rifiuti e nel contempo utilizzare il SISTRI per ogni operazione di gestione dei rifiuti
Inizio operatività dal 03/03/2014. I produttori di rifiuti pericolosi
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il termine iniziale di operatività è fissato al 03/03/2014. Tale termine può essere differito, per non oltre sei mesi, con decreto ministeriale, se ciò si rende necessario al fine di rendere operative le semplificazioni che verranno introdotte.
Semplificazioni
E’ stabilito che il Ministro dell'ambiente procederà periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del SISTRI, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con decreto, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati.
Con apposito decreto verranno, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto.
Collaudo del SISTRI
Sembra incredibile, ma intanto che il SISTRI viene avviato (e non prima), verrà effettuata la verifica di conformità dello stesso alle norme e finalità vigenti. Verrà peraltro istituita una commissione per il collaudo dell’intero sistema. Prima si parte e durante la gestione viene fatto il collaudo del sistema.
Sanzioni
Nel decreto viene stabilito che le sanzioni previste per gli eventuali reati commessi, verranno applicate solo se nel periodo dei primi sei mesi di avvio del Sistri saranno riscontrate più di tre violazioni. Quindi per i gestori di rifiuti il periodo dei sei mesi è compreso tra il 01/10/2013 al 31/03/2014. Mentre per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi il periodo dei sei mesi è compreso tra il 03/03/2014 al 30/09/2014. Questo aspetto riguarda le sole violazioni e le conseguenti sanzioni di seguito riportate:
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 - Art. 260-bis, comma 3
Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 - Art. 260-bis, comma 4
Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 - Art. 260-bis, comma
Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 - Art. 260-bis, comma 7
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica lecaratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 - Art. 260-bis, comma 9
Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.