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Imprese a forte consumo di energia

Con decreto ministeriale è stato riordinato il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia (con una media di un milione di kWh/anno)

Nel decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2017 è stato riordinato il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, a partire dal 1° gennaio 2018.

Quali sono le IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA?

Sono le imprese che hanno un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 milione di kWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  1. a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida riportate nella Comunicazione della Commissione Europea, “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, n. 2014/C 200/01 (che contiene molte attività manifatturiere);
  2. b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida nella Comunicazione della Commissione Europea, “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, n. 2014/C 200/01 (che contiene molte attività manifatturiere) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
  3. c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

Le aziende con consumi superiori a 1 milione di kWh che rientrano in tali elenchi e che hanno una spesa di energia che ha un certo peso rispetto al Valore Aggiunto Lordo o anche rispetto al Fatturato, possono considerarsi Imprese a Forte Consumo di Energia.

Per capirlo appieno l’azienda dovrebbe determinare il proprio Valore Aggiunto Lordo (VAL), dato a titolo esemplificativo dalla somma dei ricavi dell’impresa, dalla variazione delle rimanenze, da incrementi delle immobilizzazioni, contributi in conto esercizio, tolti dei costi per le materie prime, per i servizi, tolte le variazioni delle rimanenze di materie prime… Per il dettaglio della sua determinazione è da consultare la determina n. 11/2017 del 12/10/2017 dell’AEEGSI (ora ARERA).

Una volta calcolato il VAL degli ultimi 3 anni, la media aritmetica di questi determina il VAL di riferimento.

Si deve procedere a determinare anche i costi in termini di energia elettrica.

Prima di determinare i costi, si devono calcolare i consumi: per il 2018 il consumo di energia elettrica è dato dalla media aritmetica del consumo registrato negli ultimi 3 anni.

Con un prezzo (€/kWh) fissato dall’ARERA e valido per il 2018 (evidenziato nella Tab. 1 dell’allegato A della del. 921/2017 dell’ARERA), dal consumo medio si ricava il costo in termini di energia elettrica.

Il rapporto tra Costo Energia e VAL, definisce l’Intensità di energia elettrica dell’impresa su VAL.

Qui, l’azienda che rientra o nell’allegato 3 o nell’allegato 5, si troverà ad un primo bivio: se ha l’intensità di energia elettrica su VAL inferiore o superiore/uguale al 20%.

Se l’intensità sarà maggiore/uguale al 20%, l’azienda contribuirà a versare la componente A3 per una percentuale che può variare tra il 0,5 al 2,5 % dello stesso VAL, al decrescere dell’intensità di energia elettrica.

Il contributo non lo pagherà in bolletta, ma dovrà versare almeno due rate di pari importo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Le aziende che rientrano nell’Allegato 5, con intensità inferiore al 20% sul VAL, salvo casi eccezionali, non rientrano nei benefici alla contribuzione della componente A3.

Però per le aziende che rientrano nell’Allegato 3 con invece l’intensità di energia su VAL inferiore al 20%, si dovrà determinare un’altra grandezza, l’intensità di energia elettrica sul Fatturato.

Questo indice è il rapporto tra il costo per il consumo di energia elettrica ed il fatturato dell’impresa.

Il costo per il consumo di energia elettrica si determina come in precedenza, nei paragrafi sopra riportati.

Le aziende con intensità elettrica sul fatturato inferiore al 2% non otterranno benefici sul pagamento della componente A3, mentre al crescere di tale indice dal 2% ad oltre il 15%, la contribuzione al pagamento della componente A3 diminuisce rispettivamente dal 55% al 25%.

Per esempio l’azienda che ha un’intensità di energia elettrica su fatturato compreso tra il 2% ed il 10%, dovrà contribuire al pagamento della componente A3 per circa il 55%, mentre l’azienda che ha un’intensità di energia elettrica su fatturato compreso tra il 10% ed il 15%, dovrà contribuire al pagamento della componente A3 per il 40%, infine l’azienda con l’intensità su fatturato superiore al 15% contribuirà per il 25 % sulla componente A3.

L’azienda che ha le caratteristiche sopra evidenziate, se vuole rientrare tra i potenziali benefici proposti dal decreto ministeriale del 21/12/2017, deve dichiarare il soddisfacimento dei requisiti iscrivendosi ad un apposito portale che sarà messo a disposizione della Cassa CSEA entro il 15 maggio 2018 (indirizzo web www.csea.it). Dall’apertura di tale portale ci sarà un tempo massimo di 30 giorni per potersi iscrivere.

 

Eventuali informazioni possono essere chieste all’ing. Enrico Raumer del consorzio CAEM (tel. 0444 168469 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

  • Data inserimento: 09.04.18