Imprese installatrici e requisiti tecnici: chiarimenti circa la partecipazione a gare d’appalto e attestazioni SOA
L'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha pubblicato un comunicato rivolto a SOA e a stazioni appaltanti che chiarisce alcuni aspetti circa le attestazioni SOA ad imprese installatrici e gli impedimenti alla partecipazione a gare d’appalto. Con il Comunicato del Presidente della AVCP del 24/06/2011 viene data interpretazione, per le finalità degli appalti pubblici, relativamente al quadro introdotto dalla abrogazione della Legge 46/90 e dalla mancata rispondenza immediata del Certificato Camerale sul nuovo Regolamento D.M. 37/2008.
Infatti, non può più essere affermato che il possesso della abilitazione ex legge 46/90 e ora D.M. 37/2008 “… può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell’allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell’articolo 1 della Legge 46/90; …”, tenuto conto che l’art. 108, comma 3, del D.P.R. 380/2001 è stato abrogato.
In particolare, le SOA non possono condizionare il rilascio delle attestazioni al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008.
Analogamente le stazioni appaltanti non possono impedire la partecipazione alle gare d'appalto alle imprese carenti dei medesimi requisiti.
Pertanto, l’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto.