IMU - terreni agricoli: riapertura dei termini per il versamento della prima rata 2015
Per l'anno 2015, il pagamento della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli, scaduto il 16 giugno u.s., può essere effettuato entro il termine del 30 ottobre 2015, senza applicazione di sanzioni e interessi: tale possibilità è stata introdotta dall'articolo 8, comma 13-bis, Decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in legge n. 125 del 6 agosto 2015.
I nuovi criteri di applicazione dell'IMU sui terreni agricoli sono stati fissati con il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito in legge n. 34/2015. In particolare, tale decreto ha stabilito i nuovi criteri di esenzione da IMU e la detrazione spettante per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola.
In sostanza, l'esenzione dall'IMU, con decorrenza dall'annualità 2015, spetta per i:
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani (colonna S elenco Comuni elaborati dall'ISTAT, contraddistinto dalla lettera T);
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani (colonna S elenco Comuni elaborati dall'ISTAT, contraddistinti dalla lettera P), solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola (l'esenzione opera anche se i terreni sono concessi in affitto/comodato a coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola);
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle "isole minori" di cui all'allegato A legge n. 448/2001.
Di conseguenza, l'IMU 2015 è dovuta per:
- i terreni agricoli ubicati in Comuni non montani (lettere NM);
- i terreni agricoli ubicati in comuni parzialmente montani, posseduti da soggetti non coltivatori diretti/IAP.
La prima rata del 2015, relativa a tali terreni, può quindi essere versata entro il 30 ottobre p.v.
Inoltre, dall'anno 2015 spetta una detrazione IMU di 200 euro annui, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, a favore dei coltivatori diretti/IAP con terreni ubicati nei comuni di cui all'elenco contenuto nel nuovo allegato 0A al D.L. 4/2015 (se nell'allegato 0A, in corrispondenza del comune, è riportata l'annotazione "PD", la detrazione è applicabile soltanto ai terreni ubicati nel territorio comunale che ricade nel perimetro dell'esenzione individuato dalla C.M. 9/1993).