INVIO DATI PRECOMPILATA
La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1 comma 679) ha introdotto importanti e rilevanti novità con riferimento ai requisiti per poter beneficiare della detrazione Irpef del 19% prevista dall’articolo 15 del Tuir ed altre disposizioni normative.
Il godimento della predetta detrazione è subordinato al pagamento dell’onere mediante versamento bancario o postale, oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Le nuove regole appena esposte trovano applicazione dal 1° gennaio 2020. Fino a questo punto riteniamo non ci siano novità di rilievo.
Le novità, oggetto della presente comunicazione, riguardano i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 329652 e 329676 del 16 ottobre 2020. Tali pronunciamenti introducono nuove regole per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie e degli altri oneri detraibili sostenuti dai contribuenti nel corso del 2020 (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché diverse da quelle sostenute per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale).
Spese dall’1.01.2020
I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati ai fini della precompilata dovranno inviare le sole spese detraibili che i contribuenti hanno pagato con mezzi tracciabili, escludendo le spese pagate con altri mezzi (in contanti).
La modifica delle “regole” di invio riguarda:
- retroattivamente tutte le spese sostenute dal 1.01.2020;
- solo le spese con detrazione al 19%; per gli oneri deducibili e le detrazioni ad aliquota più alta non è previsto l’obbligo di verificare la modalità di pagamento.
Soggetti obbligati
Le disposizioni, stabilite dai sopracitati provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 16 ottobre 2020, introducono la modifica delle regole di adempimento già esistenti ed introdotte da numerosi provvedimenti attuativi. I soggetti interessati sono molti e le novità introdotte potrebbero riguardare anche i:
- professionisti sanitari: invio entro il 31 gennaio 2021
- veterinari: invio entro il 28 febbraio 2021
- operatori dei servizi funebri: invio entro il 28 febbraio 2021
- asili nido: invio entro il 28 febbraio 2021
Per quanto esposto riteniamo che, il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata, sarà gravato dell’obbligo di verificare se le spese sostenute sono state pagate con strumenti tracciabili (dal 1° gennaio 2020) e sarà tenuto alla comunicazione dei soli importi detraibili alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.
La verifica sugli importi effettivamente detraibili è molto importante in quanto la trasmissione dei dati riferiti a somme non detraibili (pagate in contanti) potrebbe esporre il contribuente a sanzioni che ammontano a € 100 per ogni comunicazione errata (con un massimo di € 50.000).