IVA ridotta 10% e beni significativi
Con norma di interpretazione autentica, in tema di applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% per gli interventi di recupero di fabbricati abitativi in cui sono impiegati beni significativi, si prevede che:
- nel calcolo della base imponibile si debba tenere conto dell’eventuale presenza di parti staccate, solo nel caso in cui le medesime non abbiano una propria autonomia funzionale;
- il valore del bene significativo (e delle eventuali parti staccate non funzionalmente autonome) va determinato sulla base dell’accordo tra le parti, fermo restando il rispetto del costo di acquisto o del costo della materia prima e della manodopera impiegata per la realizzazione;
- nella fattura si deve specificare anche il valore del bene significativo impiegato nel conteggio.
Si ricorda che per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva ridotta se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. L’aliquota del 10% si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati. Tuttavia, laddove i beni impiegati siano significativi l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. In particolare:
- se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;
- se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.
I beni significativi sono individuati dal D.M. 29 dicembre 1999 e sono così elencati:
- ascensori e montacarichi,
- infissi esterni e interni,
- caldaie,
- video citofoni,
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
- sanitari e rubinetteria da bagni,
- impianti di sicurezza.
Il comma 19 della Legge 205/2017 (legge di Stabilità 2018) ha stabilito che la determinazione dei beni significativi deve essere effettuata:
- avendo riguardo all’accordo contrattuale tra le parti;
- sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel D.M. 29.12.1999;
- tenendo conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (materie prime + manodopera impiegata per la produzione).
In ogni caso il valore dei beni significativi non può essere inferiore:
- al relativo prezzo di acquisto, laddove il prestatore non sia anche il produttore; ovvero
- al prezzo di acquisto dei beni/materie prime nonché della manodopera diretta necessari alla produzione dei beni stessi.
La previsione di legge fa salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate