L’IVA ANNUALE E I VERSAMENTI PERIODICI
Versamento del saldo Iva 2023
L’articolo 8 del citato D.Lgs. prevede modifiche alla normativa sulla rateizzazione delle imposte dovute. La modifica impatta, oltre che sulla normativa riguardante il saldo e primo acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, anche sulle scadenze relative al saldo risultante dalla dichiarazione Iva.
Per espressa previsione normativa, le novità “si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023” e pertanto i contribuenti Iva (come confermato dalle istruzioni al modello annuale) potranno ora dilazionare il versamento del saldo Iva 2023 fino ad un massimo di 10 rate mensili (a partire dal prossimo 18 marzo e fino al 16 dicembre 2024) applicando, dalla seconda rata in poi, la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Nuova soglia per i versamenti minimi
L’articolo 9 prevede inoltre che, a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2024, viene elevato a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo (il limite attuale è di euro 25, 82, cioè le “vecchie” cinquantamila lire).
I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (per i mensili) o relativi ai primi 3 trimestri solari (per i trimestrali), qualora l’importo non sia comunque superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il nuovo limite non trova applicazione:
- per il versamento dell’acconto iva (minimo € 103,29);
- per il versamento del saldo della dichiarazione annuale (minimo € 10,00).