LA DETRAZIONE DELL’IVA DELLE RICARICHE TELEFONICHE
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 69/E del 22.10.2020, ha definitivamente chiarito la questione della detrazione dell’Iva indicata in fattura per i servizi di telefonia mobile ricaricabile.
La normativa sulla modalità di fatturazione delle operazioni in esame (articolo 74 comma 1 DPR 633/72) dispone che per le stesse:
“l’imposta non deve essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio”.
In questi casi:
- la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta;
- l’emissione della fattura avviene con indicazione dell’Iva distinta.
Per le operazioni in oggetto, pur appartenendo al c.d.regime monofase, la Risoluzione 22.10.2020 n. 69/E dell’AdE ha risolto la questione confermando la possibilità di detrarre l’IVA relativa alle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti passivi quali utilizzatori finali.
La detrazione dell’Iva sui servizi di telefonia mobile è comunque condizionata dalle regole generali previste e da quelle specifiche di cui all’articolo 19, comma 4, DPR 633/72 e più precisamente:
- principio generale di inerenza;
- detrazione del 50% (per non dover dimostrare l’effettivo maggiore uso aziendale).