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LA LEGGE DI BILANCIO 2025

Le modifiche alla normativa sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

In premessa è doveroso evidenziare che la norma in trattazione è applicabile dal 1.1.2026.

Vengono apportate alcune modifiche in tema di tracciabilità dei pagamenti al fine di fare emergere, in modo puntuale, le eventuali incoerenze tra incassi elettronici e documenti commerciali emessi con il Registratore Telematico.

Modificando la norma originaria del D.Lgs. n. 127/2015 art. 2 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene introdotta la norma secondo la quale il Registratore Telematico, oltre a garantire l’inalterabilità e l’immodificabilità e sicurezza dei dati, dovrà garantire anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Per raggiungere lo scopo, senza dover attendere le comunicazioni effettuate dai gestori dei pagamenti elettronici, viene previsto che lo strumento (hardware o software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici dovrà essere sempre collegato al Registratore Telematico in modo puntuale ed effettuare, in modalità aggregata, la trasmissione dei corrispettivi e delle modalità dei pagamenti giornalieri.

Per effetto delle modifiche normative apportate, vengono introdotte delle sanzioni specifiche:

  • € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024) nei casi di violazioni degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei predetti dati relativi ai pagamenti elettronici senza la possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
  • da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del Registratore Telematico agli strumenti hardware/software di pagamento elettronico.

 

  • Data inserimento: 17.03.25