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La tassazione su immobili ed attività finanziarie detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia

Il cosiddetto Decreto “Salva Italia” ha introdotto l’imposta sul valore degli immobili - IVIE - e sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

PREMESSA

Il Decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) ha istituito:

  • l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, posseduti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, commi da 13 a 18);
  • l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, commi da 19 a 22).

Successivamente il D.L. n. 16 del 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento dell’accertamento”, articolo 8, comma 16, apporta modifiche all’impianto normativo delle imposte patrimoniali in argomento.

L’IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO - IVIE

1.       Presupposto impositivo

In sintesi, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, siti all’estero, a qualsiasi uso destinati, a decorrere dal periodo di imposta 2011.

La locuzione “a qualsiasi uso destinati” lascia intendere l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione dell’imposta, dell’uso cui l’immobile è destinato (a disposizione, concessi in affitto, ecc.).

Si ritiene che l’imposta sia dovuta anche nel caso in cui gli immobili siano strumentali all’esercizio di un’impresa, arte o professione. Logicamente nella nozione di immobili sono ricompresi anche le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

2.       I soggetti passivi

L’articolo 19, comma 14, individua i soggetti passivi dell’imposta esclusivamente nelle persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, quali il diritto di:

  • usufrutto,
  • superficie,
  • uso,
  • abitazione,
  • enfiteusi,
  • servitù.

Sono interessati alla nuova imposta, come detto, le persone fisiche purché queste siano residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro cittadinanza, comprendendo pertanto nel suo ambito applicativo qualsiasi residente in Italia anche se di altra nazionalità, e non è dovuta da altre categorie di residenti in Italia (società di persone, di capitali, enti commerciali o non commerciali, etc.).

3.       Il possesso dell’immobile

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine la norma dispone che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

4.       Le modalità di calcolo dell’imposta

Il comma 15, totalmente riscritto ad opera del D.L. n. 16/2012, dispone che l’imposta è stabilita nella misura dello 0,76% ed è determinata in base al valore degli immobili risultante:

  • dall’atto di acquisto degli stessi o dai contratti quali quelli relativi alla costituzione di un diritto reale sugli stessi;
  • in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui sono situati gli immobili medesimi. Al riguardo sembra prevalere l’orientamento di considerare quale valore di mercato quello rilevato o sarebbe stato possibile rilevare alla data in cui si è verificato il possesso. In caso di successione dovrebbe rilevare il valore indicato nella dichiarazione di successione.
  • per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al punto precedente.

L’imposta non è dovuta se l’importo determinato in base alle modalità sopradescritte, non supera € 200.

5.       Immobili posseduti da soggetti che prestano lavoro all’estero per conto dello Stato italiano o per sue suddivisioni politiche o amministrative o per un suo Ente locale

Con il comma 15-bis dell’art. 19, D.L. n. 201/2011, viene inoltre previsto che per i soggetti che svolgono un’attività lavorativa all’estero per conto dello Stato Italiano o per una sua articolazione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per i soggetti che lavorano fuori dai confini nazionali presso organizzazioni internazionali a cui l’Italia aderisce, la cui residenza fiscale sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati (in deroga agli ordinari criteri del TUIR), l’imposta IVIE è applicata con l’aliquota ridotta dello 0,4% (in luogo dell’ordinario 0,76%) per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze, limitatamente all’arco temporale in cui l’attività è effettivamente svolta all’estero. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenza si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione base per l’abitazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non inferiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo massimo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione base non può superare l’importo massimo di 400 euro.

6.       Il credito di imposta per le imposte pagate all’estero

Il comma 16 prevede che, per evitare fenomeni di doppia imposizione, dall’imposta dovuta si deduce un credito di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è sito l’immobile. Per disposizione normativa, introdotta dal DL n. 16/2012, al comma 16 è aggiunto un nuovo periodo che prevede che per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta IVIE dovuta si deduce un credito di imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniali e reddituali gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell’articolo 165 (credito di imposta per i redditi prodotti all’estero) del D.P.R. n. 917 del 1986. Dovrebbe evitarsi in tal modo una doppia imposizione sul bene immobile collocato oltre confine.

7.       Il rinvio ad altre norme

Il comma 17 dispone un rinvio alle disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche per tutto quanto riguarda, relativamente alla nuova imposta sugli immobili situati all’estero:

  • il versamento,
  • la liquidazione,
  • l’accertamento,
  • la riscossione,
  • le sanzioni,
  • i rimborsi,
  • nonché per il contenzioso.

L’IMPOSTA SULLE  ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO

Il successivo comma 18 dell’articolo 19 del Decreto legge 201/2011 introduce a decorrere dal 2011 un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Il comma 19 dispone che l’imposta è dovuta in proporzione alla quota e al periodo di detenzione ed, al successivo comma 20, è stabilita la misura della stessa nel:

  • ·         1‰ annuo per il 2011 e per il 2012;
  • ·         1,5 ‰ annuo a decorrere dal 2013.

Il D.L. n. 16/2012 aggiunge al comma 20 del D.L. n. 201/2011 un ulteriore periodo disponendo che per i conti correnti e i libretti di risparmio, detenuti in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari a (34,2 euro annui) quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a)  della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

L’imposta si applica al valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Il comma 21 stabilisce che dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Nelle Convenzioni contro la doppia imposizione, generalmente, la tassazione patrimoniale sulle attività finanziarie è esclusiva nel Paese di residenza del contribuente – persona fisica.

LE DISPOSZIONI COMUNI

1.       Le modalità di attuazione e il termine di versamento

Infine, il comma 23 prescrive che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi, da 13 a 22, disponendo comunque che il versamento delle due imposte in argomento (quella sugli immobili e quella sulle attività finanziarie detenuti all’estero) è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.

2.       Decorrenza

Entrambe le imposte (sul valore degli immobili situati all’estero e sulle attività finanziarie detenute all’estero) dovranno essere versate anche per il periodo di imposta 2011 e dovranno essere assolte in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, compilando i righi del quadro RM di UNICO 2012.

Inoltre chi presenta il modello 730/2012, dovrà presentare il quadro RM del Modello UNICO 2012, come indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2012.

 

  • Data inserimento: 29.03.12
  • Inserito in:: FISCO
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