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Le novità 2018 sulla riqualificazione energetica

Proroghe, conferme e novità sulle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica

L’art. 14, riformulato, del D.L. n. 63/2013, prevede la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della detrazione ai fini IRPEF ed IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica globale sugli edifici, come previsti dai commi 344-347 della L. n. 296/2006.

La detrazione del 65% ai fini IRPEF e IRES viene quindi prorogata, per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici per:

  • spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 su singole unità immobiliari (art. 14, comma 1, primo periodo);
  • spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi su parti comuni condominiali (art. 14, comma 2, lett. a).

L’agevolazione, si ricorda, spetta a:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • associazioni tra professionisti;
  • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). La detrazione spetta in questo caso solo per i fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale; non spetta per i fabbricati “merce”.

Resta invariata la detrazione nella misura del 65% per i seguenti interventi:

  • Interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento-interventi di riqualificazione energetica (comma 344 L. 296/2006);
  • Interventi per ridurre la trasmittanza termica (comma 345 L. 296/2006);
  • Installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda (comma 346 L. 296/2006)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 L. 296/2006)

La legge di Bilancio invece riduce la detrazione dal 65% al 50% per alcune categorie di lavori. In particolare, a far data dal 1 gennaio 2018 le spese sostenute che beneficiano la nuova percentuale di detrazione del 50% sono:

  • infissi;
  • schermature solari;
  • impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013) in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • caldaie a biomasse la cui detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro.

Viene inoltre introdotta una nuova tipologia di spesa che consente la fruizione della detrazione al 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Tale agevolazione riguarda le spese sostenute nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino a un importo massimo di detrazione pari a 100.000 euro. Si fa presente che la detrazione è ammessa a condizione che i suddetti interventi permettano un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla condizione di partenza.

La Finanziaria 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.

In particolare si rammenta che, ferma restando la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 65% per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni condominiali, il comma 2-quater dell’art. 14 in esame prevede la detrazione nella misura del:

  • 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • 75% per gli interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva con conseguimento (almeno) della qualità media di cui al DM 26.6.2015.

In tali casi:

  • la spesa massima ammessa è pari a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità che compongono il condominio;
  • la sussistenza dei requisiti per poter fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75% deve essere asseverata da un professionista abilitato mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato DM 26.6.2015.

 In riferimento alla riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico viene confermata la detrazione, pari alternativamente all’80% o 85%, per i lavori di miglioramento della classe statica degli immobili che congiuntamente migliorano l’efficienza energetica del medesimo edificio.

In particolare, il Legislatore ha aggiunto il comma 2-quater all’articolo 14, D.L. 63/2013, prevedendo una detrazione Irpef per interventi su parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e, congiuntamente, al miglioramento dell’efficienza energetica.

Sotto il profilo oggettivo gli interventi devono riguardare:

  • interventi su parti comuni di edifici residenziali;
  • l’edificio deve essere collocato nelle zone sismiche 1, 2 o 3.

E’ prevista la detrazione dell’80% delle spese che migliorano di una classe di rischio sismico dell’immobile, mentre è prevista una detrazione dell’ 85% per gli interventi che migliorano di due classi di rischio sismico.

Il limite massimo della spesa sulla quale applicare la detrazione in commento (80% o 85%) ammonta a 136.000 euro da ripartire in 10 rate annuali di pari importo per ciascuna unità immobiliare dell’edificio oggetto di intervento

  • Data inserimento: 29.01.18