LEGGE REGIONALE SULLA BIRRA ARTIGIANALE
Approvato dal Consiglio Regionale Veneto il PDL 133 “Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”. Provvedimento che impegna il bilancio regionale a garantire fondi annuali per circa 250 mila euro; incentivi economici indirizzati per lo sviluppo del settore, in particolare quello artigianale, ma anche per progetti di ricerca, innovazione senza trascurare la formazione professionale degli addetti. La certificazione di qualità e gli incentivi a questo settore sono finalizzati a creare nuovi posti di lavoro e promuovere nuove forme di imprenditoria.
Ecco i principali contenuti della norma:
Articolo 1 – Finalità e oggetto
- a) Valorizzazione della birra artigianale
- b) Incentivo alla coltivazione delle materie prime per la produzione di birra artigianale
- c) Promozione della formazione degli operatori del settore
La Legge demanda alla Giunta Regionale:
- Istituzione del Registro dei Birrifici Artigianali
- Valorizzazione delle imprese del settore
- Incentivazione all’avvio di nuove imprese (in particolare giovanili e femminili)
- Promuovere la formazione professionale degli operatori
- Incentivare l’adozione di processi innovativi
- Favorire la divulgazione delle tecniche di lavorazione
- Promuovere l’associazionismo e la cooperazione tra le imprese del settore
- Promuovere l’acquisizione della documentazione inerente le lavorazioni
- Favorire l’informazione del consumatore
- Favorire la produzione di orzo, luppolo e derivati
Articolo 2 – Definizioni
- a) Birra artigianale: prodotta da birrifici indipendenti, non sottoposta a pastorizzazione e microfiltrazione
- b) Piccolo birrificio indipendente: attività non collegata ad altri impianti che non opera sotto licenza. Produzione annua inferiori ai 200.000 ettolitri
- c) Birrificio agricolo: impresa agricola che produce birra artigianale
- d) Microbirrificio: attività che produce meno di 10.000 ettolitri all’anno
- e) Titolari di birrificio: soggetti che possono vendere direttamente i prodotti di propria produzione
Art. 3 – disciplinare di produzione
Viene demandato alla Giunta Regionale l’approvazione di un disciplinare dei prodotti agricoli e della birra artigianale
Art. 4 – Fiera della birra artigianale
E’ prevista la realizzazione di un evento annuale dedicato alla promozione della Birra Artigianale
Art. 5 – Qualificazione e formazione professionale degli operatori
Viene demandato alla Giunta Regionale la definizione dei percorsi di aggiornamento professionale degli operatori del settore
Art. 6 – Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale
Viene demandato alla Giunta Regionale l’adozione di provvedimenti volti a:
- a) Entro 90 giorni la definizione del registro
- b) Promuovere la ristrutturazione e l’ammodernamento
degli impianti di produzione
- c) Incentivare l’acquisito di macchinari per innovare il processo produttivo
Art. 7 – Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra
La Giunta Regionale promuove la coltivazione di materie prime per la produzione di birra artigianale
Art. 8 – Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
L’articolo definisce le modalità con cui possono essere concessi contributi e sovvenzioni alle imprese in compatibilità con la normativa Europea vigente
Art. 9 – Norma finanziaria
Vengono stanziati € 250.000 per l’anno 018 al fine di finanziare le attività previste dalla legge.