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LEGGE REGIONALE SULLA BIRRA ARTIGIANALE

LEGGE REGIONALE N. 6 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITA’ DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE”

Approvato dal Consiglio Regionale Veneto il PDL 133 “Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”. Provvedimento che impegna il bilancio regionale a garantire fondi annuali per circa 250 mila euro; incentivi economici indirizzati per lo sviluppo del settore, in particolare quello artigianale, ma anche per progetti di ricerca, innovazione senza trascurare la formazione professionale degli addetti. La certificazione di qualità e gli incentivi a questo settore sono finalizzati a creare nuovi posti di lavoro e promuovere nuove forme di imprenditoria.

 

Ecco i principali contenuti della norma:

Articolo 1 – Finalità e oggetto

  1. a) Valorizzazione della birra artigianale
  2. b) Incentivo alla coltivazione delle materie prime per la produzione di birra artigianale
  3. c) Promozione della formazione degli operatori del settore

La Legge demanda alla Giunta Regionale:

  1. Istituzione del Registro dei Birrifici Artigianali
  2. Valorizzazione delle imprese del settore
  3. Incentivazione all’avvio di nuove imprese (in particolare giovanili e femminili)
  4. Promuovere la formazione professionale degli operatori
  5. Incentivare l’adozione di processi innovativi
  6. Favorire la divulgazione delle tecniche di lavorazione
  7. Promuovere l’associazionismo e la cooperazione tra le imprese del settore
  8. Promuovere l’acquisizione della documentazione inerente le lavorazioni
  9. Favorire l’informazione del consumatore
  10. Favorire la produzione di orzo, luppolo e derivati

Articolo 2 – Definizioni

  1. a) Birra artigianale: prodotta da birrifici indipendenti, non sottoposta a pastorizzazione e microfiltrazione
  2. b) Piccolo birrificio indipendente: attività non collegata ad altri impianti che non opera sotto licenza. Produzione annua inferiori ai 200.000 ettolitri
  3. c) Birrificio agricolo: impresa agricola che produce birra artigianale
  4. d) Microbirrificio: attività che produce meno di 10.000 ettolitri all’anno
  5. e) Titolari di birrificio: soggetti che possono vendere direttamente i prodotti di propria produzione

Art. 3 – disciplinare di produzione

Viene demandato alla Giunta Regionale l’approvazione di un disciplinare dei prodotti agricoli e della birra artigianale

Art. 4 – Fiera della birra artigianale

E’ prevista la realizzazione di un evento annuale dedicato alla promozione della Birra Artigianale

Art. 5 – Qualificazione e formazione professionale degli operatori

Viene demandato alla Giunta Regionale la definizione dei percorsi di aggiornamento professionale degli operatori del settore

Art. 6 – Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale

Viene demandato alla Giunta Regionale l’adozione di provvedimenti volti a:

  1. a) Entro 90 giorni la definizione del registro
  2. b) Promuovere la ristrutturazione e l’ammodernamento

degli impianti di produzione

  1. c) Incentivare l’acquisito di macchinari per innovare il processo produttivo

Art. 7 – Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra

La Giunta Regionale promuove la coltivazione di materie prime per la produzione di birra artigianale

Art. 8 – Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

L’articolo definisce le modalità con cui possono essere concessi contributi e sovvenzioni alle imprese in compatibilità con la normativa Europea vigente

Art. 9 – Norma finanziaria

Vengono stanziati € 250.000 per l’anno 018 al fine di finanziare le attività previste dalla legge.

  • Data inserimento: 16.02.18