LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ISTANTANEA – ADEGUAMENTO R.T.
Vista la scadenza del termine previsto dalla normativa per effettuare l’adeguamento dei registratori telematici alle nuove specifiche tecniche (scadenza del 2 ottobre 2023), in molti si stanno chiedendo:
- l’adeguamento risulta essere obbligatorio ?
- il termine del 2 ottobre 2023 è tassativo ?
L’adeguamento risulta essere obbligatorio ?
Il provvedimento direttoriale n. 15943 del 18 gennaio 2023, par. 2.2, ha approvato le nuove specifiche tecniche per adeguare i Registratori Telematici alla cd “Lotteria istantanea” che, aggiungendosi a quella “differita” (con premi settimanali, mensili ed annuali) consentirà alla persona fisica “consumatore” di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita.
In base alle nuove regole previste nel già citato provvedimento, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare il codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
In risposta alla prima domanda, per quanto appena riportato, riteniamo obbligatorio l’adeguamento dei registratori telematici secondo quanto previsto dalle nuove specifiche tecniche.
Il termine del 2 ottobre 2023 è tassativo ?
E’ stato sollevato da più parti il dubbio circa la perentorietà o meno del termine del 2 ottobre 2023 entro cui l’adeguamento deve essere effettuato (termine individuato dal punto 1.3 del Provvedimento Agenzia Entrate 31.10.2019 n. 739122 modificato lo scorso gennaio 2023).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa, su nostra specifica richiesta, che anche successivamente al 2 ottobre 2023 il mancato adeguamento alle nuove specifiche tecniche non influisce sulla corretta memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il mancato adeguamento, impedisce, però, la verifica periodica obbligatoria (da eseguire con periodicità biennale a far data dall’attivazione del R.T.) cui sono sottoposti tali dispositivi. Inoltre, se l’effettuazione dell’adeguamento avviene oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’esercente non potrà fruire del credito d’imposta.
La successiva tabella analizza le “casistiche” principali che si potranno verificare e i relativi effetti in applicazione della normativa:
Adeguamento effettuato |
Effetto |
Entro il 2 ottobre 2023
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Credito di imposta spettante rispettando le condizioni previste |
Dopo il 2 ottobre 2023 ed entro il 31.12.2023 (oppure entro la scadenza della verifica obbligatoria se precedente al 31.12.2023)
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Credito di imposta spettante rispettando le condizioni previste |
Dopo il 31.12.2023 (comunque entro la scadenza della verifica obbligatoria)
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Credito di imposta NON SPETTANTE |
Pertanto, si suggerisce di sollecitare i tecnici manutentori ad eseguire l’adeguamento non oltre la fine del corrente anno per non perdere l’agevolazione.