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MEMORIZZAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 3/E/2020) seconda e ultima parte

La circolare n. 3/E interviene in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ufficializzando in molti casi le indicazioni fornite nei mesi scorsi ed allo stesso tempo fornendo nuovi e utili indicazioni per la corretta applicazione delle norme. 

Ambito soggettivo

Viene ribadito l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i contribuenti che applicano il regime forfettario.

Tali soggetti possono evitare l’acquisto di un R.T. qualora decidano di certificare tutte le operazioni attive mediante emissione di fattura che per i forfettari continuano ad essere emesse in formato cartaceo o, su base volontaria, in formato XML elettronico. 

La descrizione sul documento commerciale

Viene riaffermato che la descrizione del servizio reso o del bene ceduto può essere sintetica ma deve essere sufficiente ad identificare il servizio reso o il bene ceduto.

Il momento di emissione del documento commerciale

Viene confermato quanto fino ad ora già più volte esplicato. Il documento commerciale deve essere emesso:

  • per le cessioni di beni al momento della consegna degli stessi;
  • per le prestazioni di servizi al momento dell’ultimazione della prestazione.

Restano comunque immutate le regole per stabilire l’esigibilità dell’Iva relativa alle suddette operazioni.

Ne deriva, a titolo esemplificativo, che per le:

  1. cessione di beni senza il pagamento del corrispettivo 
  • il documento commerciale è emesso al momento della consegna dei beni, con indicazione “corrispettivo non riscosso” (operazione memorizzata e trasmessa);
  • al successivo momento di incasso del saldo, non è necessario emettere un nuovo documento commerciale poiché si è già verificato il momento impositivo Iva che per le cessioni di beni coincide con la consegna degli stessi;
  • l’esercente potrà, per esigenze commerciali, rilasciare una semplice quietanza oppure annotare l’incasso sul documento commerciale precedentemente emesso.

       2. prestazioni di servizi senza pagamento del corrispettivo al momento di ultimazione

  • al momento di ultimazione della prestazione deve essere emesso il documento commerciale con l’indicazione “corrispettivo non riscosso”;
  • al momento del pagamento della prestazione (momento impositivo Iva) è necessario emettere un ulteriore documento commerciale (richiamando gli estremi del precedente).

L’Agenzia delle Entrate precisa che sono ammessi disallineamenti (in particolare per le prestazioni di servizi) tra i dati dei corrispettivi memorizzati e trasmessi ed i dati utilizzati al fine della liquidazione periodica dell’Iva dal contribuente. Questa tolleranza sarà ammessa almeno fino al prossimo 30 giugno 2020, data in cui dovranno essere aggiornati i software dei R.T. L’aggiornamento software permetterà all’AdE (mediante specifica indicazione dei nuovi “Tipi Dati”) di intercettare correttamente quando il mancato incasso potrà influire sulla liquidazione periodica Iva (prestazioni di servizi “non incassate” > SI – cessione di beni “non incassate” > NO).

Esonero da imposta di bollo

Viene confermato che il documento commerciale è esonerato dall’imposta di bollo al pari di quanto già previsto per lo scontrino/ricevuta fiscale. 

Ventilazione dei corrispettivi

Nel documento commerciale, in luogo delle aliquote Iva relative al bene ceduto, è indicato il valore “VI” (ventilazione Iva) come previsto dalle specifiche tecniche e dal Layout del documento.

Credito di imposta

La circolare conferma quanto già a suo tempo espresso chiarendo allo stesso tempo molti dubbi che ancora sussistevano:

  •  il credito di imposta spetta sia per l’acquisto/adattamento dei modelli nuovi, sia per l’acquisto/adattamento di modelli usati. In ogni caso il R.T. dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa;
  • il credito di imposta spetta anche nel caso di acquisto in leasing (sempre che la spesa sia sostenuta negli anni 2019 e 2020 norma generale) ma solo in caso di uso diretto. In pratica il credito di imposta non spetta al soggetto che acquista il R.T. per cederlo o per locarlo;
  •  il credito di imposta ammonta al 50% della spesa sostenuta, normalmente al netto di Iva. La spesa è da considerarsi “comprensiva di Iva” soltanto se l’imposta non è detraibile in capo all’acquirente (contribuenti forfettari);
  • il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione (codice tributo 6899), con modello F24 presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’AdE (entratel, fisconline);
  •  il credito di imposta spetta se la spesa è stata sostenuta con modalità tracciabile;
  •  il credito di imposta è utilizzabile a decorrere:
    • dalla prima liquidazione periodica successiva al mese in cui è stata registrata (e pagata) la fattura relativa all’acquisto/adattamento del R.T.;
    • dal mese successivo a quello di pagamento della fattura di acquisto/adattamento, nel caso in cui l’esercente sia esonerato ex lege dagli adempimenti Iva (soggetti in regime forfettario o dei minimi);
    • il credito di imposta spetta in ragione di quanto effettivamente corrisposto nei casi di pagamento rateale (comunque sempre rispettando il limite massimo del 50% e di € 250).

La circolare propone i seguenti esempi a spiegazione del momento iniziale di utilizzo del credito di imposta:

  • il contribuente “mensile”, con fattura di acquisto/adattamento registrata e pagata a dicembre 2019, può utilizzare il credito dal 16 gennaio 2020;
  • il contribuente “trimestrale”, con fattura di acquisto/adattamento registrata e pagata a dicembre 2019 (IV trimestre), può utilizzare il credito dal 16 marzo 2020;
  • il contribuente forfettario (o minimo), con fattura di acquisto/adattamento registrata a dicembre 2019, pagata a gennaio 2020, può utilizzare il credito dal 1° febbraio 2020.
  • Data inserimento: 02.03.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4367