Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Modifiche normative per la classificazione dei rifiuti

Introdotte disposizioni aggiuntive per la corretta definizione dei codici CER

Il 18 febbraio 2015 è entrata in vigore una parte importante della legge n. 116 del 11/08/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 20/08/2014, Supplemento ordinario n. 72/L. Tale parte riguarda le modalità aggiuntive, rispetto a quelle attuali, per la corretta definizione dei codici CER riguardi i rifiuti.In allegato è visibile l’estratto della normativa citata, con evidenziate le modifiche apportate. Tali modifiche sono riferite all’allegato D alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000).

Le modifiche riguardano  le procedure di  classificazione di un rifiuto, al fine di determinarne il corretto CER, pericoloso o  non pericoloso. E’ fondamentale evidenziare che la nuova disposizione afferma che se un rifiuto è non pericoloso assoluto, (es. 170101), esso è non pericoloso senza ulteriore specificazioni.

Lo stesso dicasi per un  rifiuto pericoloso assoluto, es. 130205, esso è pericoloso senza altre ulteriori specificazioni.

La questione è più complessa se ci troviamo di fronte a rifiuti con codici CER speculari, ovvero uno pericoloso ed uno non pericoloso (sostanzialmente un rifiuto può essere classificato sia come pericoloso che non pericoloso a seconda delle proprietà di  pericolo  che  esso  possiede). In tal caso le eventuali caratteristiche di pericolo, vanno determinate tramite la procedura indicata nell’estratto della normativa allegata.

In primo luogo si devono individuare i composti presenti nel rifiuto, soprattutto tramite un’indagine documentale. In secondo luogo si devono determinare i pericoli connessi a tali composti ed infine è necessario stabilire le concentrazioni dei composti  eventualmente presenti.

Si sottolinea che la nuova normativa non apporta sostanziali modifiche rispetto alle procedure adottate precedentemente e che non è certo l’obbligo di effettuare le analisi chimiche in ogni occasione.

La Confartigianato Veneto ha predisposto alcuni quesiti per il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di ottenere i chiarimenti riguardanti le modalità da seguire per la corretta attribuzione dei codici CER. Tali chiarimenti sono necessari  per poter mettere al riparo le aziende da possibili sanzioni, dovute all’interpretazione di un provvedimento che  è nato già superato, in quanto sarà sostituito dal 01 giugno 2015 da una norma comunitaria, ovvero la Decisione n. 2014/955/CE.

In caso di richieste di chiarimento è possibile contattare il settore ambiente della Confartigianato Vicenza ai numeri:

044168367 risponde Rudi Cestonaro

0444168472 risponde Strazzari Alessio

0444168339 risponde Gianluca Barausse

0444168474 risponde Chiara Zocca

 

N.B.

 

La legge 11 agosto 2014 n. 116 riguarda la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

  • Data inserimento: 18.03.15