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Parrucchieri, barbieri e istituti di bellezza: la Regione del Veneto conferma l’assimilazione degli scarichi a quelli domestici
Con la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 842 del 15/05/2012, sono state aggiornate le norme tecniche del piano regionale delle acque, e fra queste si inserisce l’aggiornamento della normativa che assimila alle acque domestiche gli scarichi degli “laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza”.
Questo significa che gli scarichi reflui di queste attività, sono sempre ammessi nei corpi ricettori, e non necessitano di particolari autorizzazioni.
L’assimilazione regionale degli scarichi dei parrucchieri, barbieri e istituti di bellezza, non tiene in considerazione quanto stabilito dal DPR 19/10/2011, n. 227 (semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale), dove veniva specificato che in assenza di apposita normativa regionale, sono considerate acque reflue assimilate alle domestiche, quelle che derivano da tali attività con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività.
La regione Veneto ha invece accolto le richieste della Confartigianato, e ha mantenuto la precedente indicazione, prevista nel Piano regionale delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009, in relazione all’assimilazione alle acque domestiche per gli scarichi reflui dei parrucchieri, barbieri e degli istituti di bellezza. Nessun limite viene posto ai consumi di acqua giornaliera e di conseguenza gli scarichi delle attività in questione sono considerati di fatto assimilati a quelli domestici.
Vale la pena di evidenziare che questo tipo di assimilazione comporta alcuni vantaggi per le imprese, in quanto esclude dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione allo scarico dei propri reflui al comune o al consorzio di depurazione. Automaticamente non sussiste l’obbligo di rinnovo dell’autorizzazione ogni quattro anni e cessa pure la necessità di garantire il rispetto dei limiti tabellari degli scarichi. Il tutto con evidenti riduzioni di costi.
Peraltro la non applicazione degli obblighi citati annulla il rischio di pesanti sanzioni per il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra.
- Data inserimento: 18.06.12
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- Notizia n.: 544