PEC AMMINISTRATORI SOCIETA' DI CAPITALI: Obbligo di Comunicazione
PEC Amministratori: obbligo di Comunicazione
Entro il 31 dicembre 2025 tutti gli Amministratori Unici o Amministratori Delegati, oppure, in mancanza di amministratori delegati, tutti i Presidenti dei Consigli di Amministrazione privi di amministratori delegati, delle Società di Capitali, devono comunicare il proprio Domicilio Digitale (PEC, vedi allegato per specifiche) al Registro Imprese.
Per Società di Capitali si intendono SRL, SRLS, SPA, SAPA, le società consortili e le cooperative che detengono o presentano la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade sul presidente del consiglio di amministrazione.
In caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati sono previste Sanzioni, come indicato all’art. 13 c. 4 del DL 159/2025.
L’obbligo si applica ai soli amministratori indicati, quando nominati o confermati alle suddette cariche. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa (art 13, co. 3, DL 159/2025)
L'amministratore comunicherà al Registro Imprese il Domicilio Digitale corrispondente al suo Codice Fiscale. Il Domicilio Digitale dev'essere
valido, attivo e presente negli elenchi INAD o INI-PEC (vedi allegato)
Consigliamo tutti gli Associati con forma di Società di Capitale di contattare i propri consulenti per espletare tale obbligo. I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti
All. Comunicazione Registro Imprese della CCIAA

