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Piano casa – aspetti energetici – Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari

Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 89 del 29/11/2011, la Circolare n. 1 del 08/11/11, che fornisce indicazioni e chiarimenti

La circolare intende fornire alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi. Qui, si sviluppano gli aspetti relativi ai temi energetici, con riferimento agli interventi relativi l’installazione di impianti solari, fotovoltaici, o comunque di captazione delle radiazioni solari.

L’articolo 1 (finalità) della legge regionale n. 14 del 2009, riporta al comma 1, che “la Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti rinnovabili”.

L’articolo 2 (interventi edilizi) della legge regionale n. 14 del 2009, riporta al comma 1 che “per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsione dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi imputabili ai sensi della normativa vigente”.

L’articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2009, specifica quanto segue:

  1. non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a)      i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termo meccanici;

b)      le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

  1. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a DIA in deroga alle previsione dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal dlgs 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 06/07/2002, n. 137” e successive modificazioni.
  2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 1”.

La circolare regionale n. 1 del 08/11/11, al fine di fornire indicazioni operative, riporta integralmente quanto segue:

“L’articolo 5 mira a incentivare il risparmio energetico mediante l’installazione, su edifici esistenti destinati ad abitazione, di impianti solari e fotovoltaici e di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori. Tali interventi, possono essere realizzati, per espressa previsione del comma 2, in deroga ai regolamenti locali e alla pianificazione urbanistica e territoriale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel dlgs 42/2004 relative ai beni culturali e paesaggistici.

Tali opere che possono essere realizzate sia in zona agricola per espressa disposizione del comma 2, che in tutte le altre Zto, non concorrono a formare cubatura.

Tale norma, per la cui applicazione non è necessaria alcuna deliberazione comunale, rientra tra le disposizioni “a regime” non sottoposte cioè al limite temporale stabilito dall’articolo 9, comma 7, ed applicabili quindi a tempo indeterminato.

Per quanto concerne la definizione di “pensiline” e “tettorie” appare opportuno rinviare all’articolo 20 del DM 06/08/2010; ai sensi del comma 3 del citato articolo la dizione di pensilina va riferita “a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti ….”, mentre, ai sensi del comma 4, la dizione di “tettoie” è da intendersi riferita a “strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi”. Ne consegue che, al fine di non concorrere a formare cubatura le tettorie devono essere realizzate in aderenza o in appoggio alle abitazioni esistenti, mentre le pensiline possono essere realizzate anche staccate dall’abitazione.

Sulla definizione tecnica degli impianti di cui alla lettera a), si rinvia all’apposita disciplina adottata con provvedimento della Giunta regionale n. 1781 in data 08/11/2011”.

  • Data inserimento: 03.12.11