PROCEDURE COATTIVE E RIPRESA DELLA RISCOSSIONE
A causa dell’emergenza sanitaria il DL 34/2020, “Decreto Rilancio”, aveva disposto la sospensione sino al 31 agosto 2020 delle attività legate alla riscossione coattiva, tra cui i pignoramenti su stipendi o pensioni. Tale scadenza è stata prorogata dal DL 104/2020, cosiddetto “decreto agosto”, al 15 ottobre; in sede di conversione in legge il termine non è stato ulteriormente prorogato.
La fattispecie in esame è quella dei pignoramenti presso terzi attivati dall’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate per la Riscossione, oppure altri Riscossori per tributi e somme dovute alle Amministrazioni Locali).
Pertanto a decorrere dal 16 ottobre riprendono gli obblighi per il datore di lavoro, che sia stato costituito terzo in un pignoramento, di effettuare la trattenuta dal netto delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, e di versarle al Riscossore.
La sospensione operava per i soli pignoramenti operati dal Riscossore e non dai soggetti privati; per le procedure attivate da questi ultimi non ha mai operato alcuna sospensione.
Ricordiamo che il pignoramento operato dal Riscossore è immediatamente esecutivo e, una volta notificato, non richiede ulteriori pronunce giudiziali; la legge infatti definisce a priori l’entità della trattenuta che deve essere operata: ai sensi dell’art. 72 ter del DPR 602/1973, le somme possono essere pignorate dall'Agente della Riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro, ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro e nella misura ordinaria di un quinto per importi superiori a 5.000 euro.