Proroga fatturazione elettronica – per le cessioni di carburante effettuate presso gli impanti stradali di distribuzione.
Il 28 giugno 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.
La disposizione ammette, sino al 31 dicembre 2018, la possibilità di continuare a documentare l’acquisto di carburante mediante scheda carburante ovvero attraverso fattura elettronica (la scelta spetterebbe al titolare dell’impianto di distribuzione di carburante).
In pratica, quindi, la fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso distributori stradali nei confronti di titolari di partita Iva diventerà obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2019.
Resta, comunque, il vincolo di adottare pagamenti tracciabili dal 1° luglio 2018 per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.
La proroga definitai dal Governo non incide sui due ulteriori obblighi la cui entrata in vigore rimane stabilita al 1° luglio 2018:
- l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori e subcontraenti che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A.;
- l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori effettuare da soggetti diversi dai distributori stradali di carburante.