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Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi)

Con la circolare n. 17 del 30 maggio 2012, l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla corretta applicazione del nuovo regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

PREMESSA

Come è noto, l’articolo 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, ha apportato, con decorrenza dal 2012, al regime dei contribuenti minimi una serie di modifiche. Il regime (in breve: regime di vantaggio per le nuove attività) assume, ora, le caratteristiche di un vero e proprio regime di favore per la nuova imprenditoria e va ad aggiungersi a quello delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della legge n. 388 del 2000 (in breve: NIP) rappresentando una possibile ulteriore scelta per coloro che intendono avviare una nuova attività d’impresa ovvero di lavoro autonomo.

IN COSA CONSISTE IL REGIME DI VANTAGGIO

Il regime di vantaggio, introdotto con l’articolo 27, commi 1 e 2 del predetto D.L. n. 98, è finalizzato a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro.

Le disposizioni che regolamentano il nuovo istituto, sono state mutuate da quelle che regolano il regime dei contribuenti minimi disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

In sostanza, l’ex regime dei minimi può intendersi assorbito dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità il quale presenta notevoli novità soprattutto con riferimento ai requisiti di accesso, al periodo di applicabilità e alla misura dell’imposta sostitutiva dovuta.

Il predetto regime si applica a partire dal 1° gennaio 2012, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, ovvero anche oltre al 4° anno successivo a quello di inizio dell’attività e sino al compimento del 35° anno di età.

Le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione, ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dalla norma, applicano l’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento.

Coloro che iniziano una nuova attività d'impresa o professionale nel corso, ad esempio, dal 2012 applicano le nuove disposizioni fino al periodo d'imposta 2016.

Va ricordato che in sede di conversione del decreto legge è stato previsto che il regime si applica anche oltre il 4° anno, successivo a quello di inizio dell’attività, e sino a quello di compimento del 35° anno di età del contribuente, senza esercitare alcuna opzione espressa.

Si ricorda che per i contribuenti di piccole dimensioni che intendono iniziare una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo rimane in vigore la possibilità di aderire al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo introdotto dall’articolo 13 della legge n. 388/2000.

A CHI SI APPLICA IL NUOVO REGIME

Le nuove disposizioni sono applicabili da tutte le persone fisiche che:

a)     Intraprendono, dal 1° gennaio 2012, un’attività di impresa, arte o professione;

b)     l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007;

c)     presumono di avere, o possedevano, i requisiti stabiliti dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244/2007 (regime degli ex minimi) e dall’articolo 27, comma 1 e 2 del sopracitato decreto n. 98/2011.

Sul tema sia il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 185820/2011 che la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17 hanno precisato che per stabilire quale sia il periodo di inizio di una nuova attività non si fa riferimento alla mera apertura della partita Iva bensì all’effettivo svolgimento dell’attività, da intendersi come la prima effettuazione delle operazioni attive relative all’attività caratteristica ovvero a quelle passive sempre preordinate a tale attività.

L’aliquota dell’imposta applicabile, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, è particolarmente conveniente ed è stata fissata nel 5%.

Le condizioni, sopra riportate, testimoniano che mentre l’accesso all’ex regime dei minimi era consentito a chiunque fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 244/2007, non essendo di impedimento il fatto che lo stesso fosse già in attività, il regime di vantaggio, invece, è accessibile, come si dirà meglio nei paragrafi successivi, esclusivamente a coloro che iniziano una nuova attività ovvero l’hanno iniziata dopo l’entrata in vigore del regime dei minimi (1° gennaio 2008).

  • Data inserimento: 05.07.12
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 600