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REGIME FORFETTARIO: ALIQUOTA AGEVOLATA AL 5% SOLO PER LE NUOVE ATTIVITÀ

Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sui requisiti per l’applicazione dell’aliquota ridotta

L’articolo 1, comma 65, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che ha introdotto il regime forfettario, prevede un’aliquota agevolata al 5% per favorire l’avvio di nuove attività.

Questo beneficio si applica per il primo anno di attività e per i successivi quattro, a condizione che siano rispettati i seguenti specifici requisiti:

  • il contribuente non abbia esercitato attività professionali, artistiche o imprenditoriali, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti;
  • l’attività non deve rappresentare una mera continuazione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui si tratti di un periodo di pratica obbligatoria necessario per l’esercizio di arti e professioni;
  • se l’attività deriva dal proseguimento di un’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi /compensi del periodo precedente non devono superare il limite previsto per l’accesso al regime forfettario.

A tal proposito, con la Circolare n. 10/E del 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in caso di trasferimento d’attività in corso d’anno, i ricavi del cedente e quelli del subentrante devono essere cumulati ossia sommati.

Questo calcolo è necessario per verificare se il subentrante può mantenere il regime forfettario  nell’anno successivo, oltre a dover rispettare i requisiti sui ricavi dell’anno precedente. Da tale interpretazione si conferma l’importanza di rispettare i requisiti già all’avvio per accedere alle agevolazioni.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul passaggio da altri regimi contabili

Nella risposta all’interpello n. 226 del 22 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come interpretare le norme sul regime forfettario nei casi in cui un contribuente vi acceda dopo aver utilizzato, per alcuni anni dall’avvio dell’attività, un regime contabile diverso.

Il quesito affronta una situazione frequente durante la fase di avvio di attività, spesso oggetto di consulenze fiscali.

Regime forfettario: cause ostative e passaggio da regime semplificato

Il caso riguarda un contribuente che, nel primo anno di attività, ha applicato il regime semplificato poiché, nel periodo di imposta precedente, aveva superato la soglia di reddito da lavoro dipendente (30.000 euro). Inoltre, il lavoro dipendente non era cessato nell’anno precedente l’avvio dell’attività di impresa, rientrando così nella causa ostativa prevista dal comma 57, lettera d-ter della Legge n. 190/2014.

Dal secondo periodo di imposta, il contribuente potrebbe accedere al regime forfettario e chiede se sia possibile beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% per i successivi quattro anni.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate per l’applicazione dell’aliquota ridotta

L’Agenzia delle entrate ha ribadito che:

  • l’attività non deve essere una mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, valutando fattori come la clientela e le competenze professionali utilizzate;
  • se si configura una continuità sostanziale, come l’offerta dei medesimi servizi alla stessa clientela, non si può beneficiare dell’aliquota ridotta;
  • l’aliquota del 5% è applicabile solo ai contribuenti che adottano il regime forfettario sin dall’inizio dell’attività, senza transitare da altri regimi contabili.

Conclusione

Chi avvia un’attività in un regime diverso (ad esempio ordinario Iva), e successivamente accede al regime forfettario non può usufruire dell’aliquota agevolata al 5%.

Questo beneficio resta riservato esclusivamente a chi inizia l’attività con il regime forfettario.

  • Data inserimento: 02.12.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6497