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Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti e D.Lgs. 116/2020

L'esenzione non è per sempre

Come noto, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 tutte le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi con un numero inferiore a 10 dipendenti, sono state escluse dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Fino al 26 settembre 2020 infatti, ovvero la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, tutte le imprese che producevano rifiuti pericolosi e quelle che producevano rifiuti speciali non pericolosi (diversi da quelli da costruzione e demolizione) erano obbligate a tenere il Registro di carico e scarico degli stessi entro dieci giorni lavorativi dalla loro produzione o dal loro scarico.

L’inosservanza di queste tempistiche poteva portare sanzioni amministrative di rilievo, in particolare per la mancata gestione dei rifiuti pericolosi.

Con la nuova normativa, il produttore di rifiuti speciali non pericolosi che non ha più di 10 dipendenti dunque, non è più obbligato alla tenuta del registro rifiuti: chi ha voluto continuare a tenerlo, lo ha fatto in maniera del tutto volontaria.

Si ricorda comunque che la presenza di uno solo dei seguenti requisiti:

  • produzione di uno o più rifiuti pericolosi;
  • aumento del numero dei dipendenti oltre le 10 unità lavorative, 

comporta il reintegro in tale obbligo.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo è possibile contattare il nostro Settore Ambiente.

  • Data inserimento: 09.05.22