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Risponde il datore di lavoro per l’infortunio mortale al dipendente e non l’RSPP esterno in quanto non godeva dell’autonomia di gestione e di spesa

Le rilevanti modifiche apportate ad un tornio imponevano al datore di lavoro una accurata verifica dei rischi al fine di adottare adeguate misure preventive e protettive. Inoltre le modifiche apportate imponevano una adeguata formazione dei lavoratori

Non può rispondere di quanto accaduto l’RSPP esterno, sia perché non era provato che il detto professionista godesse di un'autonomia gestionale e di spesa sì da poterlo individuare quale esclusivo garante del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sia perché la natura macroscopica delle modifiche apportate al tornio, oggetto dell’infortunio mortale, avrebbe dovuto determinare in un soggetto di media esperienza ed ordinaria diligenza (il titolare) la prefigurazione dei rischi connessi ai nuovi dati ponderali della macchina e l'esigenza quindi di sottoporre l'apparecchiatura modificata ad un accurato esame da parte del responsabile della sicurezza prima che la stessa venisse messa in funzione nell'ambito del processo produttivo.

Il titolare avrebbe dovuto richiedere al professionista designato una specifica e documentata valutazione di tutti i rischi suscettibili di configurarsi per la sicurezza dei lavoratori in conseguenza dell'impiego del tornio modificato

E' vero che nel sistema prevenzionistico il responsabile per la sicurezza svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro ed ha rilevanti compiti che consistono nella individuazione e valutazione dei rischi e nel proporre le necessarie misure preventive e protettive e può essere quindi chiamato a rispondere di un eventuale evento lesivo o mortale quale titolare di autonoma posizione di garanzia. Nel caso di specie però, come ben evidenziato dai giudici di merito, il professionista incaricato era soggetto privo di un ruolo gestionale e decisionale, fungendo piuttosto da mero supporto alle determinazioni del datore di lavoro, e dunque non poteva essere ritenuto esclusivo garante della sicurezza.

Peraltro la mancata formazione dei dipendenti circa l'utilizzo del tornio modificato costituisce omissione talmente grave da escludere l'incidenza causale di un eventuale errore del lavoratore rispetto all'evento.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 08/07/2016, n. 28559.